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Tasi, proprietari e inquilini senza solidarietà- Italia oggi

  • 18 Set, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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comuni si avviano a centrare (quasi) in massa la dead line per la pubblicazione delle delibere Tasi, ma a un mese dal pagamento dell'acconto (16 ottobre) permangono pro? li di incertezza nel pagamento del tributo soprattutto in relazione al riparto della Tassa servizi tra proprietario e inquilino nel caso in cui l'immobile sia stato dato in affitto.

L'elenco dei comuni che hanno inviato al Mef le delibere con aliquote e detrazioni si aggiorna di ora in ora, man mano che il Mef procede a pubblicare online (c'è tempo ? no a oggi) le decisioni dei sindaci. Confedilizia ha contato ? nora 5.189 enti che hanno centrato la scadenza del 10 settembre a cui si aggiungono i 2.178 municipi che già avevano approvato le delibere Tasi entro ? ne maggio, per un totale di 7.367 enti su 8.057. Tutto pronto per il pagamento dell'acconto? Neanche per sogno. Ad agitare i pensieri dei contribuenti e dei professionisti che li assistono c'è il caso particolare della quota Tasi a carico degli inquilini (la legge di stabilità 2014 prevede che possa oscillare dal 10 al 30% del totale a discrezione dei singoli comuni) e di cosa succeda al proprietario o all'af? ttuario nel caso in cui il co-obbligato sia moroso. La legge 147/2013, in verità, è molto chiara sul punto e afferma (comma 681) che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, «quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria». Niente vincolo di solidarietà, dunque. Ragion per cui, in caso di morosità di una delle parti, l'altra non potrà essere chiamata a versare il tributo per l'intero. Discorso diverso, invece, quando l'immobile sia di proprietà di più persone o occupato da più inquilini. In questo caso, viene in aiuto il comma 671 della legge 147, secondo cui «in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria». In pratica, il vincolo di solidarietà assente tra proprietario e inquilino, sussiste invece all'interno della stessa categoria di soggetti passivi (fra tutti i comproprietari e tutti i coinquilini). La norma della legge di stabilità sembra chiara sul punto, ma la solidarietà tra comproprietari è contestata dal Mef che nelle Faq sulla Tasi diffuse il 4 giugno invita invece a versare la Tassa sui servizi sulla base della quota di proprietà dell'immobile. Proprietario e inquilino dovranno, ciascuno per la quota di propria competenza, provvedere a versare autonomamente la Tasi utilizzando lo stesso codice tributo (nel caso di specie il 3961, relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale, mentre per la prima casa il codice è 3958) se utilizzano il modello F24. Al pari del proprietario, anche l'inquilino potrà compensare nel modello F24 il debito Tasi con eventuali crediti ? scali vantati. In? ne, vale la pena di ricordare che sono esentati dalla Tasi gli inquilini che hanno occupato l'immobile per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Lo prevede il comma 673 della legge di stabilità 2014 che espressamente prende in considerazione la fattispecie delle locazioni di breve durata. In questo caso il 100% del tributo dovrà essere versato dal proprietario.

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