Quindi, se un contratto ha decorrenza dal mese di ottobre, è obbligato al pagamento l'utilizzatore dell'immobile per i restanti mesi dell'anno. È questa l'interpretazione che ha dato l'Ifel, con la nota del 1° settembre scorso, della disposizione contenuta nella legge di Stabilità (147/2013) che pone l'obbligo del pagamento della tassa a carico dei titolari degli immobili se la durata della detenzione non supera il tetto ? ssato dal comma 643. Secondo l'Ifel conterebbe la durata del contratto e non della detenzione effettiva nel corso dell'anno di riferimento, per de? nire il soggetto obbligato al pagamento della tassa ri? uti. «Nel caso di utilizzi inferiori ai sei mesi ma non riconducibili a un utilizzo temporaneo, come nell'ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia a ottobre», per la fondazione Anci la soggettività passiva è «comunque in capo all'utilizzatore per tutta la durata della detenzione». Questa tesi non è condivisibile, poiché è in aperto contrasto con la formulazione letterale della norma di legge. Non a caso il comma 643 delimita espressamente la durata della detenzione, per individuare il soggetto tenuto al pagamento del tributo, allo «stesso anno solare». Non conta la durata del contratto, che peraltro potrebbe essere risolto in qualsiasi momento, ma la detenzione dell'immobile nel corso dell'anno. Detto questo, sarebbe stato meglio che il legislatore, per de? nire la durata dell'utilizzazione temporanea, non avesse posto come limite lo stesso anno solare. Dalla formulazione letterale della norma di legge, infatti, consegue che una detenzione di durata superiore ai sei mesi se realizzata nel corso di due diverse annualità esonera l'inquilino o il comodatario dal pagamento della tassa. Per esempio, inizio dell'utilizzazione dell'immobile il 1° ottobre 2013 e cessazione il 31 maggio 2014: non è stata superata la soglia di legge in entrambe le annualità. Va ricordato che questa regola, che già valeva per la Tares, si applica alla Tasi. Anche l'imposta sui servizi indivisibili è a carico dei proprietari se l'occupazione degli immobili da parte di altri soggetti è temporanea. Gli inquilini, pertanto, non pagano la Tasi se il periodo di detenzione non supera i sei mesi nel corso dello stesso anno solare.