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Beni inagibili, mezza Tasi- Italia oggi

  • 01 Ott, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Disciplina della Tasi lacunosa anche sulle agevolazioni.

I fabbricati inagibili, inabitabili e dimore storiche sono soggetti al pagamento dell'imposta sui servizi indivisibili, ma con lo sconto. Secondo il Ministero dell'economia e delle ? nanze, i titolari di questi immobili sono tenuti a pagare il nuovo balzello con la riduzione del 50%, come per l'Imu, anche in assenza di una norma che attesti il diritto a fruirne. Dunque, chi possiede un immobile inagibile, inabitabile o di interesse storico-artistico può calcolare il tributo sul 50% della base imponibile, determinata con le stesso modalità con cui ha calcolato l'Imu, nonostante nella legge di Stabilità (147/2013) non vi sia una disposizione ad hoc che riconosca questo beneficio fiscale. Del resto, i proprietari hanno tutto l'interesse ad allinearsi alla tesi ministeriale secondo la quale se la base imponibile di Imu e Tasi è la stessa, non c'è alcun motivo di dubitare che la riduzione si applichi anche a quest'ultimo tributo. È evidente, però, che questa interpretazione rappresenti una forzatura del dato normativo, perché quando il legislatore ha voluto riconoscere un'agevolazione lo ha fatto espressamente. Infatti, mentre per l'Imu non c'è alcun dubbio che l'imposta si paghi in misura ridotta, qualche incertezza sussiste sullo sconto per la Tasi. La base imponibile dei due tributi ex legeè la stessa, ma le agevolazioni non sono le stesse. Ciò premesso, al di là delle incertezze normative, non si capisce perché questi immobili debbano pagare l'Imu ridotta al 50% e la Tasi per intero. L'articolo 4 del dl 16/2012 ha disposto la riduzione al 50% della base imponibile Imu, che si dovrebbe estendere all'imposta sui servizi. Va ricordato che l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile deve essere accertata dall'uf? cio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. L'agevolazione, per la quale è richiesta un'apposita istanza,è però limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste lo stato di precarietà dell'immobile. Le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile non possono essere disciplinate dai comuni, i quali non hanno più la facoltà di ? ssare, con regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Lo stato di precarietà deve essere accertato dall'ente impositore sia se il contribuente alleghi idonea documentazione alla richiesta di riduzione dell'imposta, sia se presenti dichiarazione sostitutiva e autocerti? chi questa situazione. Per avere diritto al bene? cio previsto dalla legge l'istanza deve essere inoltrata nel momento in cui il fabbricato è inagibile o inabitabile, al ? ne di consentire all'ente di veri?care la dichiarazione da parte del soggetto interessato. La richiesta dovrebbe sempre precedere la concessione del bene? cio. Tuttavia, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000), l'interessato non è tenuto a provare per via documentale all'ente impositore fatti e circostanze note e conosciute (Cassazione, sentenza 23531/2008). È espressione del principio di collaborazione e buona fede, che deve improntare i rapporti tra amministrazione ? nanziaria e contribuente, anche la regola in base alla quale non può essere richiesta la prova di fatti noti al ? sco. Per l'Ici, ma il principio è applicabile anche a Imu e Tasi, la giurisprudenza ha sostenuto che spetti il trattamento agevolato anche nei casi in cui l'interessato non abbia presentato la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità, purché sia noto all'amministrazione comunale lo stato dell'immobile. In queste situazioni la base imponibile deve essere ridotta al 50%, a condizione che il fabbricato non venga di fatto utilizzato.

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