Al versamento dell'imposta sui servizi indivisibili sono tenuti i contribuenti titolari di fabbricati e aree edificabili ubicati nella stragrande maggioranza dei comuni (più di 5.000) che hanno inviato le delibere sulle aliquote al Mef entro il 10 settembre, per essere pubblicate sul sito ministeriale entro il 18 settembre. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile provvedere al pagamento entro oggi, si può sanare la violazione nei successivi 14 giorni versando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali al saggio dell'1%. Dunque, entro oggi la maggior parte dei contribuenti è tenuta a pagare l'acconto del nuovo odiato balzello. L'obbligo, però, non vale per tutti i possessori di fabbricati e aree edi? cabili. L'acconto Tasi non va versato nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 23 maggio. In questi enti il pagamento è già stato effettuato il 16 giugno. Com'è noto, il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina relativa al versamento della Tasi per l'anno 2014, stabilendo scadenze diverse per il pagamento dell'imposta a seconda della tempestività del comune nell'adottare le delibere. Nel caso di mancato invio delle delibere al Mef entro lo scorso 23 maggio, il dl 88/2014 ha previsto che il versamento della prima rata debba essere effettuato entro il 16 ottobre tenuto conto delle aliquote e detrazioni pubblicate sul sito informatico ministeriale alla data del 18 settembre. A patto che le delibere fossero state spedite entro il 10 settembre. Negli oltre 600 comuni che non hanno rispettato neppure quest'ultimo termine, la Tasi dovrà essere versata a saldo, entro il 16 dicembre, con l'aliquota base dell'1 per mille. Per coloro che non riescono a rispettare la data di scadenza per il versamento è possibile ravvedersi, preferibilmente in tempi brevi, pagando una mini sanzione. Dal 17 ottobre scatta il condono. È possibile sanare oltre agli omessi anche i parziali versamenti dovuti a errori commessi nella determinazione di quanto dovuto. La sanatoria, però, è più conveniente se l'adempimento viene posto in essere in tempi brevi, vale a dire entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso i ritardatari possono fruire del ravvedimento sprint pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Prima si paga, più bassa è la penale. In base alle modi? che apportate all'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (0,2%), purché non sia superiore a 14 giorni. A questo bene? cio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede. In alternativa, c'è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%). In? ne, l'ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Pertanto, se non viene pagata in tutto o in parte la Tasi, si ha la chance di rimediare all'errore pagando comunque una piccola sanzione. Per regolarizzare la violazione commessa va pagato il tributo, se dovuto, gli interessi legali e la sanzione. Il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario. L'adempimento può essere effettuato anche in tempi diversi: è consentito pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Ciò che conta è che l'ultimo versamento avvenga entro il termine assegnato. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. Naturalmente solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati, eventualmente deliberati con regolamento comunale ? no a un misura massima del 4%. Gli enti locali possono aumentare gli interessi ? no a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale.