I comuni, in sede di accertamento, dovranno stabilire caso per caso se ricorrono i presupposti per irrogare le sanzioni ai contribuenti, considerati i dubbi e le incertezze cui ha dato luogo la disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili. Dunque, i titolari di fabbricati e aree edificabili sono esonerati dal pagamento di penalità se hanno sbagliato a calcolare il tributo da versare e sono in grado di dimostrare all'amministrazione comunale che l'errore è dipeso dall'incertezza oggettiva delle norme di legge. L'inapplicabilità delle sanzioni per i contribuenti che versano meno del dovuto o in ritardo si rende necessaria, tenuto conto anche degli interventi normativi che hanno più volte modificato le scadenze e le modalità di pagamento. Con il dl 88/2014 è stato differito al 16 ottobre il termine per il pagamento della Tasi in tutti i comuni che non avevano approvato le aliquote entro lo scorso 23 maggio. Inoltre proprio il dl 88 ha chiarito che spetta al contribuente calcolare il tributo e che la semplificazione degli adempimenti, con l'invio di bollettini e modelli di pagamento precompilati da parte dei comuni, è rimandata al prossimo anno. Quindi, è stato imposto a proprietari e inquilini di autoliquidare la Tasi, con la probabilità di commettere degli errori nei versamenti. In questi casi è applicabile la regola generale contenuta nell'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) che, per garantire collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti, esclude l'irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione di una norma tributaria. In effetti, tenuto conto dei vari interventi normativi che si sono succeduti, sulla Tasi la confusione è stata totale anche sulle scadenze, condizionate dalla scelta più o meno tempestiva degli enti locali sulla deliberazione delle aliquote. Tant'è che nei comuni che non hanno adottato le aliquote entro il 10 settembre, per essere pubblicate sul sito Mef entro il 18 settembre, si profila il pagamento in un'unica soluzione, a saldo, il 16 dicembre. Va precisato, poi, che oltre alla disposizione dello Statuto c'è un'altra norma che prevede che il contribuente non debba essere sanzionato se la legge non è chiara. L'art. 6 del dlgs 472/1997, che contiene i principi generali in materia di sanzioni fiscali, ammette l'errore dipendente da incertezza oggettiva sul significato della norma di legge e ne fa conseguire la non punibilità. Pertanto, qualora al contribuente venga notificato un atto di accertamento per tardivo o parziale versamento della Tasi, può rivolgersi al giudice tributario al quale la normativa processuale (art. 8 del dlgs 546/1992) attribuisce il potere di annullare le sanzioni per induzione in errore, se viene provato che la violazione è stata commessa a causa della confusione normativa.