È infatti possibile che il Comune abbia azzerato il tributo (è il caso di pochissimi enti) o che abbia azzerato solo l'aliquota per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, situazione diffusa. Senza tralasciare l'azzeramento implicito dell'aliquota in caso di superamento del limite previsto dalla normativa, costituito dalla somma delle aliquote Imu e Tasi che non può superare il 10,6 per mille, salva l'ipotesi dell'aliquota supplementare dello 0,8 per mille. L'esame delle delibere è quindi importante per capire se si dovrà pagare, e con quale aliquota. Ci sono poi da considerare gli immobili situati nei Comuni (circa 650) che non hanno inviato le delibere alle Finanze entro il 10 settembre, che scontano la Tasi nella misura dell'1 per mille, sempre se c'è margine rispetto al limite massimo.
Solo dopo aver appurato di dover pagare il tributo è possibile passare alla successiva fase di calcolo, che potrebbe risultare complessa per via di molteplici variabili (aliquote selettive, riduzioni) e diversi dubbi interpretativi.
L'Imu e la Tasi sono due tributi con diversi elementi di vicinanza: stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, valore venale per le aree edificabili), stessa definizione di abitazione principale e aree edificabili, stessi termini per il versamento del saldo (16 dicembre) e medesimo canale di versamento (F24). Non mancano però le differenze, non solo dal punto di vista applicativo (in particolare la Tasi viene ripartita tra possessore e occupante), ma anche con riferimento alle riduzioni ed esenzioni non sempre coincidenti.
In particolare le abitazioni principali e fattispecie assimilate sono esonerate dall'Imu (tranne quelle di lusso) ma pagano la Tasi, distinzione che peraltro rileva ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, normalmente più alta per le prime case. L'individuazione delle seconde case avviene comunque con le stesse regole dell'Imu, escludendo cioè tutto ciò che non rientra nella definizione di prima casa. All'inquilino va quindi applicata l'aliquota per le seconde case e non quella per l'abitazione principale, dal momento che la definizione contenuta nella disciplina Imu - estesa alla Tasi - è collegata al solo proprietario.
Inoltre, diversamente dall'Imu, con la Tasi i Comuni possono aver introdotto riduzioni ed esenzioni per abitazioni con unico occupante, ad uso stagionale, di soggetti residenti all'estero e per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
Dopo aver verificato la disciplina comunale applicabile alle singole fattispecie, la procedura di calcolo e di versamento è sostanzialmente identica all'Imu. Ottenuto l'importo complessivo del 2014, va poi sottratto quanto già versato in acconto a giugno oppure ad ottobre, considerando l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento e la regola dell'arrotondamento matematico per ciascun rigo del modello F24.