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Niente sanatoria per la Tari deliberata dopo settembre- Sole 24ore

  • 22 Dic, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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La manovra lascia fuori i tentativi di sanatoria per i Comuni che non hanno adottato i provvedimenti Tari nei termini di legge.

La questione è nota al Governo e riguarda centinaia di Comuni che per diverse ragioni non sono riusciti ad approvare entro il 30 settembre 2014 i provvedimenti relativi all'applicazione della Tari per il 2014. In molti casi la mancata adozione non è dipesa dalle complessità riscontrate nei nuovi meccanismi di calcolo della Tari (specie per i Comuni che nel 2013 hanno continuato ad applicare la Tarsu), ma da motivazioni oggettive tra cui il cambio del sindaco (considerato che quest'anno la metà dei Comuni italiani è andata al voto) e l'insediamento della nuova amministrazione avvenuto a estate inoltrata. Questi Comuni nel frattempo hanno riscosso la Tari in acconto per il 2014, sulla base delle tariffe vigenti nel 2013, ma si sono ritrovati a ottobre con il dilemma se approvare i provvedimenti Tari in ritardo o continuare a riscuotere il prelievo sui rifiuti sulla base delle tariffe 2013.La prima opzione è stata subito scartata poiché le delibere non avrebbero avuto efficacia per il 2014, alla luce della recente giurisprudenza affermatasi in materia di Imu e di addizionale comunale Irpef (Consiglio di Stato sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014 e n. 4909/2014).

È rimasta quindi l'opzione di applicare le tariffe Tares/Tarsu del 2013, supportata dal principio generale in base al quale in caso di mancata approvazione delle tariffe si applicano quelle deliberate l'anno precedente (comma 169 della legge 296/2006). Inoltre la Tari e la Tares (o varianti consentite dalla legge 124/2013) hanno le stesse finalità, medesimi soggetti passivi e presupposti impositivi. Identità che permetterebbe di superare il diverso nome dei tributi, fermo restando il principio della copertura integrale dei costi e la possibilità di intervenire sul primo piano finanziario utile.

La soluzione potrebbe apparire forzata ma sarebbe l'unica possibile in quanto l'ordinamento non può ammettere soluzioni di continuità, ma deve garantire la riscossione del prelievo a fronte di un servizio essenziale che l'ente deve fornire. Si tratta quindi di una lettura costituzionalmente orientata, essendo in gioco altri valori costituzionali di rilievo, tra i quali l'autonomia finanziaria degli enti locali (articolo 119) che risulterebbe violata se si dovesse sostenere la caducazione di un tributo in assenza di sostituzione con altra entrata (Corte costituzionale, sentenza n. 37/2004).

La questione avrebbe dovuto risolversi con l'adozione di una norma volta a consentire ai Comuni di riscuotere comunque la tassa dovuta a fronte del servizio rifiuti. In tal senso si è espresso il Governo nella risposta a question time del 30 ottobre 2014 e l'Anci con alcune proposte di emendamenti manovra. Intenzioni non ancora tradotte in provvedimento legislativo, con il rischio di alimentare un inutile contenzioso.

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