Lo prevede la legge di conversione del decreto Milleproroghe, ormai in dirittura d'arrivo alla Camera.
La questione riguarda centinaia di Comuni che per diverse ragioni non sono riusciti ad approvare entro il 30 settembre 2014 i provvedimenti applicativi della Tari per il 2014. In molti casi la mancata adozione non è dipesa dalle complessità riscontrate nei nuovi meccanismi di calcolo della Tari (specie per i Comuni che nel 2013 hanno continuato ad applicare la Tarsu), ma da motivazioni oggettive tra cui il cambio del sindaco (nel 2014 la metà dei Comuni è andata al voto) e l'insediamento della nuova amministrazione avvenuto di fatto ad estate inoltrata. Questi Comuni nel frattempo hanno riscosso la Tari in acconto per il 2014, sulla base delle tariffe vigenti per il 2013, ma si sono ritrovati a ottobre con il dilemma se approvare i provvedimenti Tari in ritardo oppure continuare a riscuotere sulla base delle tariffe applicate nel 2013.
Alcuni hanno optato per la prima soluzione, ma le delibere approvate in ritardo sarebbero inefficaci per il 2014, alla luce della recente giurisprudenza in materia di Imu e di addizionale Irpef (Consiglio di Stato sentenze n. 3808/2014, n. 3817/2014 e n. 4909/2014).
Altri hanno invece deciso di continuare ad applicare le tariffe Tares/Tarsu del 2013, facendo affidamento sulla sostanziale identità della Tari con la Tares (o varianti consentite dalla legge 124/2013): stesse finalità, medesimi soggetti passivi e presupposti impositivi. Identità che permetterebbe di superare il diverso nomen iuris dei tributi, fermo restando il principio della copertura integrale dei costi e la possibilità di intervenire sul primo piano finanziario utile. Soluzione forzata ma più convincente della prima, considerato che l'ordinamento giuridico deve comunque garantire la riscossione del prelievo a fronte di un servizio essenziale che l'ente deve necessariamente fornire.
Il Milleproroghe risolve definitivamente la questione offrendo copertura normativa ad entrambe le opzioni. Vengono ora ritenute valide le deliberazioni della Tari adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014, quindi con due mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Ai Comuni che invece non hanno deliberato la Tari entro il 30 novembre 2014 è consentito riscuotere il prelievo sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013, recuperando con il piano finanziario di quest'anno le eventuali differenze tra il gettito acquisito con le vecchie tariffe e il costo del servizio. Non è chiaro comunque perché, nella seconda opzione, viene indicato il termine del 30 novembre considerato che i bilanci (e relativi provvedimenti tributari) andavano adottati entro il 30 settembre 2014.