Lo sostiene l'Ifel, in una nota diffusa per chiarire i numerosi dubbi posti dalla disciplina della tassa ri? uti riguardante le super? ci produttive di ri? uti speciali. Si tratta, in particolare, dei commi 649 e 682 della legge 190/2014, che individuano quattro casistiche: 1) detassazione delle super? ci ove si formano, in via continuativa e prevalente, ri? uti speciali non assimilabili (comma 649, primo periodo); 2) riduzione per avvio a riciclo a spese del produttore dei ri? uti speciali assimilati agli urbani (comma 649, secondo periodo); 3) detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree di produzione di ri? uti speciali non assimilabili (comma 649, terzo periodo); 4) riduzione per zone di produzione promiscua di ri? uti speciali e ri? uti speciali assimilati (comma 682). Tali previsioni sono state oggetto di due interventi interpretativi da parte del Mef, dapprima la prot. 38997 del 9 ottobre 2014 e successivamente la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014. Il nodo più complesso riguarda i magazzini, che secondo Via XX settembre «devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di ri? uti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune». Secondo l'Ifel, tale affermazione (che ha portato diverse associazioni di categoria a chiedere la modi? ca dei regolamenti comunali) si deve ritenere pertinente esclusivamente con riferimento al particolare caso di magazzini in cui sono prodotti esclusivamente ri? uti speciali non assimilati. Essa, invece, non può assurgere a principio generale valido con riferimento a tutti i magazzini. Pertanto, sottolinea la nota, l'obbligo per i comuni di individuare le aree dei magazzini funzionalmente connessi all'attività produttiva non può prescindere dalla circostanza che nei magazzini si possano produrre comunque ri? uti speciali non assimilati, coerentemente con la disposizione normativa che esclude dall'obbligo di conferimento, e dal conseguente assoggettamento al tributo, solo le aree di produzione di ri? uti non assimilabili. In altri termini, secondo Ifel, il terzo periodo del comma 649 permette ai comuni di detassare parti di aree dei magazzini in cui vi sia comunque una produzione di rifiuti speciali non assimilati, anche se non in modo continuativo e prevalente, ovvero super? ci che secondo i criteri ordinari sarebbero comunque assoggettabili. La nota, inoltre, riprendendo quanto già sostenuto dall'Anci Emilia-Romagna nella circolare 142/2014, afferma che esulano dalla fattispecie in esame le aree di produzione di ri? uti urbani, di ri? uti speciali assimilati ed anche di ri? uti speciali non assimilati ma assimilabili. Inoltre, il termine «merci» va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo purché appartenente «merceologicamente» alle materie non assimilabili con regolamento comunale. Sono Pagano sempre la Tari i magazzini di prodotti ? niti e di semilavorati, perché il loro impiego non determina la produzione di ri? uti speciali non assimilabili.