Nulla osta, infatti, all'invio degli avvisi di pagamento degli acconti della tassa ri? uti anche se i comuni non hanno ancora approvato i regolamenti e determinato le tariffe. Il tributo può essere calcolato sulle tariffe del 2014. Nonostante non vi sia una norma ad hoc che attribuisca questo potere, le amministrazioni locali hanno la facoltà di determinare gli acconti Tari calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente. In questo senso, tra l'altro, si è espresso il dipartimento delle ? nanze del Ministero dell'economia con la nota 5648/2014. Secondo il dipartimento delle ? nanze non serve un'apposita disposizione legislativa per riscuotere gli acconti Tari. Del resto, il comma 688 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) attribuisce ai comuni la piena facoltà di prevedere liberamente le scadenze, con l'unico limite di garantire un numero minimo di due rate semestrali. Quindi, è possibile incassare gli acconti anche se non sono stati ancora adottati regolamenti e delibere tariffarie e non è stato approvato il bilancio di previsione. Nei giorni scorsi ha preso posizione l'Ifel, sostenendo che non determina alcuna incertezza per gli acconti Imu e Tasi, da pagare entro il prossimo 16 giugno, la proroga del termine per deliberare aliquote e detrazioni: i contribuenti possono fare riferimento a quanto versato nel 2014. Non c'è motivo di dubitare che la stessa regola valga per la tassa ri? uti, ancorché per Imu e Tasi questa opzione sia stabilita da un'apposita norma. Per quanto concerne le modalità di pagamento, va posto in rilevo che i contribuenti possono versare la Tari tramite bollettino di conto corrente postale. In alternativa, è possibile pagare con F24 o tramite i servizi elettronici di incasso e interbancari. Il comune può ? ssare numero delle rate e scadenze per il versamento. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti. Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre ri? uti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. Non sono soggette al prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. Dunque, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, cioè le cosiddette aree non operative (per esempio, il parcheggio di un supermercato o l'area di manovra di uno stabilimento industriale). Non sono soggette al pagamento neppure le super? ci in cui vengono prodotti ri? uti speciali. Nella determinazione della super? cie tassabile non si conteggia quella parte dove si formano questi ri? uti in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Va ricordato che il tributo è a carico dei proprietari se la detenzione degli immobili da parte di altri soggetti è temporanea. Si considerano temporanee le occupazioni, normalmente dipendenti da contratti di locazione o comodato, non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Qualora non venga superato questo limite temporale, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o super? cie.