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Tasi, complicazioni senza fine- Italia oggi sette

  • 18 Mag, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Ecco di nuovo il circo equestre delle tasse comunali.

Dove a fare acrobazie pericolose non sono trapezisti e uomini forzuti, ma semplici contribuenti. Ad aprire le danze è stato l'Ifel, che con una nota diffusa la settimana scorsa ha chiarito che i comuni non hanno nessun obbligo di inviare al domicilio dei propri cittadini i bollettini di pagamento pre-compilati per l'Imu e per la Tasi. Al contrario, sono i cittadini, se vogliono ricevere un aiuto, a doversi recare presso gli uf? ci comunali. Per fare un po' di chiarezza, partiamo dai (pochi) punti fermi. Da quest'anno, la tempistica di versamento è pienamente allineata per l'Imu e per la Tasi. Le scadenze per il pagamento sono ? ssate per tutti i comuni al 16 giugno e al 16 dicembre, indipendentemente dalla data di approvazione delle deliberazioni relative alle aliquote e alle eventuali detrazioni, La prima rata dovrà essere versata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2014. Nulla vieta, però, che, nel caso in cui il comune abbia già deliberato in materia, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto all'anno scorso, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest'anno anche per il pagamento dell'acconto. La seconda rata, invece, si calcolerà a saldo, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dai comuni per il 2015, a condizione che le stesse siano inviate al Ministero dell'economia e delle ? nanze, per il tramite dell'apposito «portale del federalismo ? scale» entro il prossimo 21 ottobre, in modo che il ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet entro il termine del 28 ottobre. Qualora gli enti non provvedano all'invio delle proprie deliberazioni entro il sopra citato termine, il saldo andrà conteggiato con le aliquote dell'anno precedente. Come ha ricordato l'Ifel, sia l'Imu che la Tasi sono tributi in autoliquidazione. Tuttavia, l'art. 1, comma 688, della legge 147/2013, come modificata dal dl 16/2014, dispone che «a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima sempli? cazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli». Per cui, gli enti che decidono di non inviare il bollettino, devono comunque implementare un servizio di assistenza a favore dei contribuenti. In altri termini, i comuni devono garantire che il contribuente abbia la possibilità di conoscere l'importo esatto del tributo che deve versare. Pertanto, non paiono suf? cienti i form di calcolo disponibili on-line: in tali casi, infatti, è lo stesso contribuente che deve imputare i dati, il che presuppone una conoscenza dei meccanismi applicativi dei tributi che non tutti possiedono. In questo modo, è il privato che fa i conteggi e produce il modello di pagamento, mentre la norma esige che sia il comune a renderli disponibili (anche se solo a richiesta). È bene ribadire che la sempli? cazione degli adempimenti rappresenta un obbligo per i comuni, che possono scegliere solo fra due modalità attuative (provvedere all'invio dei modelli di versamento precompilati o implementare dei sistemi che consentano di renderli disponibili ai contribuenti che ne facciano richiesta). Al riguardo, sembra con? gurarsi un vero e proprio procedimento amministrativo, per il quale, a mente della legge 241/1990, i comuni devono individuare l'unità organizzativa competente e il relativo responsabile. In pratica, deve essere chiaro a chi rivolgersi e con quali modalità (orari, documenti da produrre ecc.). Per evitare le lunghe code che spesso si sono veri? cate lo scorso anno, sarebbe opportuno anche prevedere un sistema di prenotazione. Meno problematica, almeno da questo punto di vista, è la Tari, per la quale i comuni normalmente inviano il bollettino, che indica anche le modalità di pagamento e soprattutto le relative scadenze (che possono essere diverse da quelle dell'Imu e della Tasi).Le scadenze Imu e Tasi

Saldo Acconto È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. L'acconto si paga entro il 16/6 applicando l'aliquota e le detrazioni stabilite dai comuni per il 2014. Nulla vieta, però, che, nel caso in cui il comune abbia già deliberato in materia, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest'anno anche per il pagamento dell'acconto Il saldo si paga entro il 16/2012 a conguaglio con le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno corrente, a condizione che le stesse siano inviate al ministero dell'economia e delle ? nanze, per il tramite dell'apposito «portale del federalismo ? scale» entro il 21 ottobre, in modo che il ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al dlgs 360/1998, entro il termine del 28 ottobre. Qualora l'ente provveda all'invio della propria deliberazione entro il sopra citato termine, il saldo andrà conteggiato con le aliquote dell'anno precedente.

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