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Tasi Acconto nuovo, ma regole vecchie-Corriere economia

  • 25 Mag, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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L a Tasi, la tassa sui servizi indivisibili dei comuni (come l'illuminazione, la viabilità), bussa per la seconda volta.

Ma, per fortuna, quest'anno non dovrebbe riservare i grattacapi dell'anno scorso. Il governo ha messo un tetto alle aliquote. Inoltre entrano in vigore le scadenze ufficiali, uguali a quelle dell'Imu: acconto entro il 16 giugno e saldo al 16 dicembre. I termini sono unici per tutti e non variano più in base alla data della delibera comunale. L'acconto si calcola con le regole dell'anno scorso. Se non ci sono state variazioni nel patrimonio immobiliare a giugno basterà versare il 50% di quanto corrisposto l'anno scorso. La legge prevede da quest'anno l'obbligo per i comuni di inviare ai contribuenti il modulo già precompilato con gli importi della Tasi da versare, ma difficilmente l'impegno sarà rispettato.
Chi paga
La Tasi si paga sull'abitazione principale e relative pertinenze (che, invece, sono esenti dall'Imu) e, salvo diversa delibera del Comune, anche su tutti gli altri fabbricati - seconde casi, uffici, negozi, immobili locati - e sulle aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli, inclusi gli orticelli. Pagano la Tasi sia le persone fisiche sia le società proprietarie degli immobili. La tassa è dovuta dai proprietari di immobili e dai titolari di un diritto reale di godimento: come l'usufruttuario o chi ha un diritto d' abitazione (quello del coniuge superstite sull'abitazione principale), di uso, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili in leasing, la Tasi è dovuta dall'utilizzatore. Per quelli in multiproprietà, la paga l'amministratore.

In caso di immobile locato o dato in comodato per oltre 6 mesi nell'anno, l'occupante (il locatario o il comodatario) deve versare parte della Tasi, nella misura stabilita dal Comune (dal 10% al 30%).

Scadenze
Entro il 16 giugno va versato l'acconto del 50%, mentre il restante 50% va versato a saldo entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata va fatto sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per il 2014. Si tiene naturalmente conto di eventuali acquisti, successioni o vendite intervenuti nel frattempo. Se gli immobili sono stati posseduti per l'intero anno sia nel 2014 e sia nel 2015, e non sono intervenute variazioni nell'utilizzo (ad esempio casa affittata ora diventata abitazione principale) e nella rendita catastale, si possono sommare i versamenti del 2014 (acconto e saldo) e calcolare il 50% da versare al 16 giugno. Il conguaglio, con le aliquote 2015 che verranno deliberate dal Comune entro il 28 ottobre, si effettua con il saldo di dicembre.

Attenzione. Molti comuni, già nel 2014, hanno applicato la Tasi solo sull'abitazione principale e pertinenze ed azzerandola per gli altri immobili già soggetti ad Imu. In questo modo, il singolo immobile o paga l'Imu o paga la Tasi. E' importante leggere la delibera.

Le aliquote
L'aliquota standard nazionale della Tasi è pari all'1 per mille, da applicare sul valore dell'immobile determinato con gli stessi moltiplicatori dell'Imu. Il comune può aumentarla fino al 2,5 per mille (o anche ridurla fino ad azzerarla, ad esempio per gli immobili che già pagano l'Imu al massimo). Il comune può anche applicare una maggiorazione dello 0,8 per mille, arrivando quindi al 3,3 per mille per finanziare eventuali detrazioni sull'abitazione principale. Per porre un limite al prelievo, la legge prevede che la somma delle aliquote Imu più Tasi non possa superare, per la singola tipologia di immobili, un determinato livello:

1) il 3,3 per mille (o 0,33%) per le abitazioni principali e relative pertinenze;

2) l'11,4 per mille (o 1,14%) sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Non c'è più la detrazione fissa di 200 euro, prevista in passato per l'Imu sull'abitazione principale, ma il singolo comune può stabilire degli sconti..

Il comune può anche deliberare eventuali esenzioni o riduzioni, ad esempio per l'abitazione degli italiani residenti all'estero. E possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (ossia padre o figlio) che la utilizzano come abitazione principale, ma con questi vincoli:

1) nei limiti della quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro;

2) senza alcun limite di rendita, se si appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui.

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