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Tasi, dichiarazione come l'Imu- Italia oggi

  • 05 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione Tasi, perché può essere utilizzato quello previsto per la dichiarazione dell'Imu.

Gli «occupanti» diversi dai titolari del diritto reale sull'immobile non devono presentare la dichiarazione Tasi se il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. È quanto si legge nella circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del dipartimento delle ? nanze del ministero dell'economia. In realtà nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, alla quale i tecnici di via dei Normanni fanno rinvio, era stato precisato che anche il modello di dichiarazione Tasi, come quello dell'Imu, deve essere approvato con decreto del ministro dell'economia e delle ? nanze ed essere, quindi, unico e valido su tutto il territorio nazionale, e non poteva esserci spazio per modelli deliberati dai comuni, sui quali incombe solo l'onere speci? co, dettato dal comma 685 dell'art.1 della legge n. 147 del 2013, di mettere a disposizione dei contribuenti il modello di dichiarazione. Con l'approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo relativo alla Tasi, tutti si attendevano un modello ministeriale unico a livello nazionale che, a dire il vero, non ci sarà. Il motivo è semplice: allo scopo di sempli? care gli adempimenti dei contribuenti, tenuto conto del fatto che le informazioni necessarie al comune per il controllo e l'accertamento del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria ai ? ni Imu e Tasi, sono sostanzialmente identiche, è suf? ciente utilizzare il modello previsto per la dichiarazione dell'Imu, approvato con decreto del ministro dell'economia e delle ? nanze 30 ottobre 2012. Nella risoluzione si precisa, altresì, che tale determinazione è assunta «anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale», circostanza che fa, quindi, propendere per una soluzione che non addossi per quest'anno ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti. Del resto, tale semplificazione era già stata enunciata relativamente alla dichiarazione Imu prevista per gli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs n. 504, del 1992, per la quale si prevede un unico modello con il quale viene assolto sia l'obbligo dichiarativo Imu sia quello Tasi. La seconda questione affrontata nella circolare riguarda l'art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, in base al quale «nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria». Ebbene una rigida applicazione della norma imporrebbe agli «occupanti» diversi dai titolari del diritto reale sull'immobile, che non hanno, quindi, ? nora assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di Imu, di presentare la dichiarazione Tasi. In realtà varie sono le ipotesi in cui il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati e quindi non vi è necessità di dichiarazione da parte del contribuente. Nella risoluzione si fa riferimento a quanto già illustrato nelle istruzioni alla dichiarazione Imu, dove si legge che la dichiarazione non deve essere presentata: - nel caso di contratti di locazione e di af? tto registrati dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente uf? cio dell'Agenzia delle entrate anche i relativi dati catastali; - nel caso in cui il comune ha previsto, nel regolamento, ai? ni dell'applicazione dell'aliquota ridotta, speci? che modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali quali, per esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocerti? cazione. Nella risoluzione si precisa, inoltre, che il comune può adottare ulteriori strumenti di integrazione delle informazioni assumendole, in particolare: - da quelle relative ad altri tributi, come al prelievo sui ri? uti; - dai dati risultanti dai versamenti Tasi effettuati dai possessori degli immobili, visto che in base ai commi 681 e 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, detti soggetti sono tenuti a versare la Tasi nella misura del 90%, se il comune non ha stabilito la misura del versamento Tasi a carico dell'occupante oppure ? no al limite del 70% dell'imposta, nel caso in cui il comune abbia deliberato una diversa misura della percentuale a carico dell'occupante. Ne consegue che il contribuente che sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile e che deve ad ogni modo fornire i dati necessari al comune, che non ne è entrato in possesso in altro modo, deve utilizzare la parte del modello di dichiarazione Imu dedicata alle «Annotazioni» per precisare il titolo (per esempio, «locatario») in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria.

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