Con la circolare n. 2 del 3 giugno scorso (si veda il Sole 24 Ore del5 giugno), il Dipartimento delle politiche fiscali ha precisato che non sarà approvato alcuno specifico modello di dichiarazione poiché sarà sufficiente utilizzare la modulistica Imu. Inoltre, come stabilito nell'articolo 1, comma 687 della legge n. 147/13, ai fini dell'individuazione dell'obbligo dichiarativo, si deve far riferimento alle regole Imu. Questo significa in concreto che il contribuente non dovrebbe mai assolvere l'adempimento in esame in tutti i casi in cui i dati siano già a disposizione dei comuni. Nonè tuttavia sempre facile individuare la casistica concreta, anche se il punto di riferimento obbligato sono le istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia Imu. La scadenza di presentazioneè il 30 giugno, che coincide con quella prevista per l'Imu. I proprietari di immobili, inoltre, non sono tenuti, in linea di principio, ad alcun obbligo dichiarativo Tasi, stante l'identità della base imponibile rispetto alla "vecchia" imposta comunale. Qualche problema potrebbe porsi nei casi, rari, in cui cambia la soggettività passiva. Si pensi, ad esempio, all'ex dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio, su provvedimento del giudice. Nella Tasi, la quota del proprietario è dovuta dall'effettivo titolare del bene, mentre l'assegnatario, se non proprietario, è trattato come detentore. Nell'Imu, invece, l'immobileè considerato in diritto di abitazione dell'assegnatario. È facile comunque prevedere che per le Finanze si tratta di una situazione potenzialmente conoscibile dal comune e dunque non soggettaa obbligo dichiarativo. La situazione più complessa è quella dei detentori, poiché questi soggetti non hanno alcuna rilevanza nell'Imu mentre hanno soggettività passiva autonoma nella Tasi. Le istruzioni delle Finanze distinguono tra i contratti di locazione registrati dopo il 1° luglio 2010 e quelli registrati prima. Per i primi, sussistendo l'obbligo di indicare in contratto gli estremi catastali degli immobili e avendo i comuni la possibilità di accedere alla banca dati dell'agenzia delle Entrate, gli inquilini non devono redigere alcuna dichiarazione. Peri contratti precedenti, bisogna verificare se l'identificativo catastale dell'immobile è stato comunicato alle Entrate in sede di rinnovoo proroga del contratto. In caso di riscontro positivo, sempre secondo le Finanze, la denuncia non dovrà essere compilata. Va inoltre ricordato che in tuttii casi di utilizzo temporaneo di un fabbricato, di durata non superiore a sei mesi, il detentore non è mai coinvolto poiché, per legge, l'importo della Tasi è interamente dovuto dal proprietario. Gli inquilini di locazioni per le quali non sono stati comunicati gli identificativi catastali devono invece compilare il modello di denuncia Imu, valevole anche ai fini Tasi, indicando i dati dell'immobile nell'apposito riquadro e la propria qualità di detentore, unitamente agli estremi del contratto di locazione, nelle annotazioni. Le medesime regole valgono con riferimento ai comodati, a meno che non sia stato sottoscritto un contratto registrato, contenente gli identificativi catastali. Per gli alloggi sociali, in proprietà degli enti dell'edilizia residenziale pubblica, nonostante il contrario parere delle Finanze, gli inquilini sono tenutia presentare la denuncia, qualora tale condizione non sia stata resa nota al comune. Le considerazioni delle Finanze sono tuttavia destinate a essere spesso smentite nella pratica, poiché gli incroci dei dati sopra ipotizzati in concreto si verificano molto raramente. Senza contare che non sempre il contribuente conosce quali notizie sono già a disposizione del comune. Il consiglio è di verificare pressoi singoli enti le informazioni che devono essere comunicate, anche utilizzando i modelli locali. I comuni potrebbero peraltro richiedere le medesime informazioni in sede di applicazione della Tari, la nuova tassa rifiuti. In tale eventualità, nessun modulo Tasi dovrà essere presentato.