Ultimo aggiornamento 21.11.2024 - 14:17

Dichiarazione Tasi fotocopia- italia oggi sette

  • 15 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
TAG:
Letto: 859 volte

Non serve un modello di dichiarazione Tasi ad hoc poiché è utilizzabile quello già approvato nel 2012 per l'Imu.

Del resto, in molti casi i comuni già dispongono delle informazioni necessarie per effettuare i controlli e gli accertamenti sui due tributi, nonostante siano diversi i soggetti tenuti all'obbligo di presentare la dichiarazione, vale a dire proprietari, inquilini, comodatari. È quanto ha affermato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, con la circolare 2 del 3 giugno 2015. Secondo il Ministero, «le informazioni necessarie al comune per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'Imu sia per ciò che concerne la Tasi, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un'ottica di sempli? cazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione». Qualora il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, si legge nella circolare, può comunque «utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle Annotazioni per precisare il titolo (per esempio «locatario») in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria». Questi importanti chiarimenti ministeriali arrivano due settimane prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione per entrambe le imposte. Infatti, il prossimo 30 giugno è il termine ultimo entro il quale i contribuenti possono assolvere all'obbligo. Tenuto conto, peraltro, che in merito alla dichiarazione Tasi nelle settimane scorse era emersa una posizione di contrasto tra l'Ifel e il Ministero dell'economia e delle ? nanze per quanto concerne l'approvazione del relativo modello. L'Ifel, in una nota, aveva giudicato infondata la tesi ministeriale contenuta nella risoluzione 3/2015, secondo la quale i comuni non sono legittimati a predisporre il modello per consentire ai contribuenti di denunciare gli immobili posseduti. Per la fondazione Anci, invece, gli unici soggetti che ex lege hanno il potere di redigere il modello di dichiarazione Tasi sono solo i comuni. La regolamentazione della dichiarazione, veniva precisato nella nota, deve essere improntata ai criteri della massima sempli? cazione degli adempimenti dei contribuenti e l'obbligo di presentazione deve essere assolto solo nei casi in cui i dati da denunciare, vale a dire soggettività passiva e oggetto d'imposizione, non coincidono con quelli dell'Imu. Per l'Ifel, «il comune può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione Tasi, in modo analogo a quanto previsto per la Tari». Inoltre, l'obbligo della dichiarazione non può essere esteso a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui servizi indivisibili, ma «deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidono con quelli dell'Imu». Per raggiungere questo obiettivo viene suggerito alle amministrazioni locali di adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni che riguardano altri tributi, come per esempio la tassa rifiuti, per «contenere, nei limiti del possibile, gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea Imu». In modo tale che l'obbligo di denuncia degli immobili soggetti a questo ulteriore prelievo costituisca un adempimento residuale. Viene, tra l'altro, posto in rilievo l'auspicio che questi obblighi vengano meno a partire dal 2016 con l'annunciata revisione della ? scalità comunale. In? ne, la nota concludeva sostenendo che attualmente non ci sono alternative al modello comunale della dichiarazione Tasi e che qualora si ritenga necessario un modello dichiarativo unico nazionale, è indispensabile una modi?ca normativa «che demandi espressamente a un provvedimento ministeriale la formulazione di tale modello», per consentire ai contribuenti di assolvere all'obbligo in tempo utile per la scadenza del prossimo 30 giugno. In effetti, è condivisibile la tesi dell'Ifel ed è in linea con le norme di legge. Del resto il comma 685 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) impone che la dichiarazione Iuc venga redatta su modello messo a disposizione del comune. Questa regola vale anche per la Tari. L'unica eccezione è rappresentata dall'Imu, per la quale è previsto che il modello debba essere approvato con decreto ministeriale. Tuttavia, in base a quest'ultima presa di posizione ministeriale, espressa con la circolare 2/2015, non serve più un apposito modello di dichiarazione Tasi perché è utilizzabile quello istituito per l'Imu.In sintesi

Termine presentazione dichiarazione Imu e Tasi: prossimo 30 giugno Soggetti obbligati: proprietario dell'immobile; titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione; super? ciario; en? teuta; locatario ? nanziario; concessionario di aree demaniali; coniuge superstite; coniuge assegnatario Obbligo dichiarazione Imu e Tasi: A) riduzioni d'imposta B) valore aree edi? cabili C) immobile concesso in locazione ? nanziaria D) immobile demolito E) terreno agricolo diventa area edi? cabile o viceversa F) immobili delle imprese, ? no all'attribuzione della rendita catastale

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari