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Irap e Tasi sugli immobili, spunta il taglio al prelievo- Sole 24ore

  • 17 Giu, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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La Tasi versata sugli immobili strumentali si può dedurre dalla base imponibile Irap.

La riduzione del corrispettivo originariamente pattuito conseguente a una lite sulla fornitura rileva ai fini dell'imposta regionale e quindi consente di abbattere l'imponibile perché non costituisce una perdita su crediti. Sono solo due aspetti a cui i contribuenti interessati dalla proroga dei versamenti d'imposta al 6 luglio devono fare attenzione nel liquidare l'Irap dovuta (naturalmente qualora siano soggetti passivi d'imposta). Procediamo con ordine. Si ritiene che sia deducibile la Tasi relativa al 2014 imputata per competenza a conto economico. Nel caso della Tasi non opera, infatti, una preclusione allo sgravio considerato che l'articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011 sancisce espressamente soltanto l' indeducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali. Andando avanti, la circolare 26/E/2013 (paragrafo 3.1) ha chiarito che non costituisce una perdita su crediti la riduzione del corrispettivo originariamente pattuito conseguente a una lite sulla fornitura. La riduzione infatti non origina, in tale richiamato caso, da un'inadempienza del debitore, bensì da una modifica bilaterale del rapporto commerciale, con conseguente rilevanza ai fini Irap: della rettifica del ricavo per il cedente, e del costo per l'acquirente, qualora la transazione venga definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l'operazione; ovvero della sopravvenienza passiva per il cedente e attiva per l'acquirente, nell'anno in cui la transazione si perfezioni, qualora la rettifica avvenga in un esercizio successivo a quello dell'operazione. Altro aspetto riguarda le remunerazioni corrisposte nel consolidato fiscale, secondo le regole statuite nel contratto di consolidamento, a fronte dell'utilizzo delle perdite fiscali o delle eccedenze Ace. Si ritiene che siano escluse dalla base imponibile Irap, in quanto vengono di regola imputate alla voce 22 del conto economico, che non è rilevante nella determinazione della base imponibile di tale imposta. A maggiore ragione si ritiene esclusa da tassazione Irap la contabilizzazione del credito d'imposta Irap derivante dalla conversione dell'eccedenza Ace, contabilizzato in contropartita di un componente di conto economico (per esempio, come minore imposta Irap). Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente classificate in voci diverse dalla B.9 la circolare 148/E/2000 aveva affermato la deducibilità Irap delle somme erogate a terzi per procurare fringe benefits ai dipendenti. Tale deducibilità sembra confermata dalla circolare 27/E/2009 (risposta 1.4). In quella occasione è stato chiarito che l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997 risponde solo alla volontà legislativa di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola già desumibile sulla base di una ricostruzione sistematica della disciplina, e che l'impianto normativo dell'Irap è strutturato in modo da rendere indeducibili solo quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive impo­ nibili per il soggetto percettore. Un'ulteriore situazione a cui fare attenzione è stata affrontata dalla circolare 27/2010 di Assonime, che ha affermato la rilevanza Irap dei differenziali contabilizzati in bilancio in seguito alla stipula di derivati di copertura su commodities, in quanto essi costituiscono componenti integrative (con segno positivoo negativo) del costo di acquisto delle materie prime, e hanno dunque la stessa natura dell'elemento reddituale che concorrono a fissare nell'importo. Infine c'è il trattamento Irap delle svalutazioni del magazzino operate con riferimento alle voci obsoleteoa lenta movimentazione, che in base al principio Oic 13 possono essere effettuate voce per voce o creando fondi di deprezzamento. Nel primo caso, stante lo sganciamento dell'Irap dall'Ires, si ritiene di attribuire rilevanza al valore di bilancio, mentre nel secondo caso l'affermazione contenuta nelle istruzioni al modello di dichiarazione sull'irrilevanza degli accantonamenti ai fondi rischi lascia un margine di dubbio.Sotto la lente

DEDUZIONE TASI Le possibili soluzioni sulla determinazione dell'imponibile Irap È deducibile dalla base Irap la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) che è stata imputata per competenza a conto economico FRINGE BENEFIT AI DIPENDENTI Sono deducibili ai fini Irap le somme erogate a terzi per procurare fringe benefit ai dipendenti DERIVATI DI COPERTURA Sono rilevanti Irap i differenziali contabilizzati in bilancio in seguito alla stipula di derivati di copertura su commodities, in quanto costituiscono componenti integrative (con segno positivo o negativo) del costo di acquisto delle materie prime REMUNERAZIONE NEL CONSOLIDATO IRES Il provento che remunera l'eccedenza Ace ceduta al consolidato fiscale è escluso dalla base imponibile Irap, così come la remunerazione delle perdite Ires e/o degli interessi passivi SVALUTAZIONI DEL MAGAZZINO Sono deducibili Irap le svalutazioni di magazzino conteggiate extra contabilmente «item per item» ma contabilizzate cumulativamente RIDUZIONE PREZZO PER LITE SU FORNITURA Rientra nella base imponibile dell'Irap (non essendo una perdita su crediti) la rideterminazione del prezzo originariamente concordato che deriva da una lite sulla fornitura

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