Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3781 del 1° agosto 2015, confermando l'esito del giudizio di primo grado favorevole ad alcuni albergatori del salento. La sentenza La sentenza affronta diverse questioni, tra cui l'obbligo di motivare le modifiche tariffarie e il principio «chi inquina paga», ma anche la possibilitào meno di aumentare le tariffe e di applicare l'addizionale ex Eca per il 2013. Anno che avrebbe dovuto inaugurare l'entrata in vigore della Tares, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi introdotto dal Dl 201/2011. Ma una serie di difficoltà applicative hanno indotto il legislatorea modificare la disciplina prima con il Dl 35/2013 e poi con il Dl 102/2013. Alla fine la legge di conversione del Dl 102/2013 ha consentito ai Comuni di rimanere con i vecchi regimi (Tarsu, Tia1 o Tia2), rinviando al 2014 l'applicazione della Tares, che poi sarà soppressa e sostituita dalla Tari. La disciplina transitoria La disciplina ponte del 2013 è contenuta nell'articolo 5 del Dl 102/2013, in particolare nel comma 4quater, inserito dalla legge di conversione 124/2013, sul quale si concentra l'attenzione dei giudici amministrativi. Per il Consiglio di Stato la norma si limita a prevedere, nel caso di opzione per la Tarsu, una ultrattività dei soli criteri adottati nel 2012 per determinare i costi del servizioe le relative tariffe, senza pertanto far rivivere la disciplina del Dlgs 507/93. I giudici di Palazzo Spada pervengono quindi alla conclusione che il comune non avrebbe potuto né approvare un aumento del 30% delle tariffe previste per la Tarsu né applicare l'addizionale ex Eca del 10% in quanto soppressa dal 1° gennaio 2013. Il quadro di riferimento Conclusione che non appare però condivisibile perché il comma 4quater non si limita a disporre il rinvio ai soli criteri previsti per il 2012, ma prevede una "deroga" all'articolo 14 comma 46 del Dl 201/2011 (che abrogava tutti i prelievi sui rifiuti) rendendo così applicabile la vecchia disciplina, compresa l'addizionale ex Eca. Inoltre la norma contiene anche un espresso riferimento al «caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la Tarsu, in vigore nell'anno 2012». Pertanto, pur in presenza di un testo piuttosto confuso, si ritiene che nel complesso Ia norma permetteva ai comuni di svincolarsi dai costi previsti dal Dpr 158/99, senza l'obbligo di considerare tutte le nuove componenti (come il Carc) né di garantire il 100% di copertura, che poteva essere raggiunta anche attraverso entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'ente. D'altronde non tutti i Comuni sarebbero stati in grado di fronteggiare gli aumenti con altre risorse. Per quanto riguarda l'Eca si ritiene che il mantenimento della Tarsu per il 2013 comporti inevitabilmente l'applicazione dell'addizionale in deroga all'abrogazione prevista dal Dl 201/2011, neutralizzata dal comma 4quatere rinviata al passaggio alla TaresTari.