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Contraddittorio anche per la Tarsu- Sole 24ore

  • 28 Set, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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È illegittimo l'avviso di accertamento Tarsu fondato unicamente sullo scostamento tra superficie dichiaratae superficie risultante dagli atti catastali.

Il Comune avrebbe dovuto accedere ai locali tassabili, al fine di verificare in loco l'effettiva superficie imponibile. L'accesso avrebbe anche consentito al contribuente di presentare le osservazioni entro 60 giorni dalla consegna del Pvc, in attuazione del principio del contraddittorio. La conclusione è della Ctr Molise, sezione di Campobasso, nella sentenza 73/3/15 (presidente Liberatore, relatore D'Imperio). Si tratta di una delle prime pronunce che recepiscono il principio del contraddittorio nel contesto dei tributi locali. La vicenda riguarda un avviso di accertamento Tarsu emesso per una utenza abitativa. Il Comune aveva rettificato la dichiarazione presentata solo sulla scorta della superficie risultante dagli atti catastali. Il contribuente aveva impugnato l'avviso, rilevando come non tutte le superfici accertate dal Comune fossero idonee alla produzione di rifiuti. La Ctp ha accolto il ricorsoe il Comune ha proposto appello osservando, tra l'altro, come nel caso di una utenza abitativa sia improbabile l'esistenza di aree escluse da tassazione. Il collegio di giudici di Campobasso ha innanzitutto ricordato gli elementi del prelievo: 1 ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti,è sufficiente la mera idoneità dei locali e delle aree alla formazione dei rifiuti urbani; 1 la legislazione di riferimento (articolo 62, Dlgs 507/1993) pone in capo al contribuente l'onere di provare le circostanze di esclusione da prelievo, rappresentate per le utenze abitative dall'impossibilità (anche teorica) delle aree alla formazione di rifiuti; 1 in base all'articolo 73, Dlgs 507/1993, in caso di mancata risposta al questionario da parte del contribuente, il Comune di­ spone di alcune facoltà istruttorie, compreso l'accesso diretto ai locali tassabili, previa informativa al contribuente. L'ente , dunque, avrebbe dovuto avvalersi di tale potere, al fine di accertare, alla presenza dell'interessato, l'effettiva condizione delle aree detenute. Così operando, rileva ancora il collegio molisano, il contribuente avrebbe potuto presentare le osservazioni, entro 60 giorni dalla consegna del Pvc, rispettando il diritto al contraddittorio. La conclusione è l'annullamento della pretesa tributaria. Il diritto al contraddittorio è salvo anche nel comparto dei tributi locali: in attesa che le Sezioni unite ne definiscano meglio il pe­ rimetro applicativo (Cassazione, ordinanza 527/2015), non viè dubbio che si tratti di un istituto applicabile alla generalità dei tributi, derivando dalla disciplina comunitaria e costituzionale (Sezioni unite 19667/2014). Lascia perplessi, invece, l'uso che la Ctr Molise ne ha fattonel caso specifico. Una volta affermato che è compito del Comune determinare la superficie occupata dal contribuente, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di cause di esclusione dal prelievo, non si vede per quale motivo l'ente locale avrebbe dovuto necessariamente eseguire un accesso presso la casa di abitazione.

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