Rimessione in termini nelle dilazioni con l'agente della riscossione, anche per quelle scadute nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della riforma. Riduzione da 8 a 5 delle rate impagate che determinano la decadenza dalla rateazionee introduzione del lieve inadempimento che salva le dilazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento. Sono alcune delle novità contenute nella riforma della riscossione approvata ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Non mancano inoltre modifiche sugli accertamenti esecutivi e in materia di sospensione legale della riscossione. Nelle dilazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento il periodo minimo di durata è stato allineatoa8 rate trimestrali, mentre il periodo massimo resta di 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari e passa a 16 rate trimestrali (da 12) per gli atti di accertamento. Resta il principio secondo cui la dilazione decade se non si paga la rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva ma viene introdotto l'istituto del «lieve inadempimento». Questo si verifica quando si versa la prima rata o la rata unica con un ritardo non superiore a 7 giorni o quando l'omissione relativa ad una delle altre rate non supera il 3% della stessa ovvero comunque 10.000 euro. In tale eventualità, la rateazione resta salva. In caso di decadenza della rateazione, inoltre, la sanzione maggiorata viene ridotta dal 60% al 45%. Le nuove regole trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni 2014, per le somme derivanti dai controlli di cui all'articolo 36 bis, Dpr 602/73, ovvero dalle dichiarazioni 2013 per le somme rivenienti dai controlli ex art. 36 ter, Dpr n. 600/73. Per quanto attiene alla dilazione degli avvisi di accertamento, il riferimentoè agli atti perfezionatia partire dalla entrata in vigore della riforma. Riguardo alle dilazioni dell'agente della riscossione, le novità non riguardano la durata ma la rimessione in bonis del debitore. Si prevede infatti che il contribuente possa sempre rientrare in una dilazione scaduta,a condizione che versi l'importo delle rate non pagate. La rateazione, in questo caso, prosegue per il periodo di durata iniziale. A fronte di tale beneficio, viene però ridotto da8a5 il numero delle rate omesse che determina la decadenza della dilazione. La nuova regola opera dalle rateazioni concesse dalla data di entrata in vigore del decreto, con una eccezione. La rimessione in termini trova applicazione anche ai piani di rientro scaduti entro 24 mesi dalla entrata in vigore della novella, dietro istanza da presentare entro 30 giorni. In tale eventualità, la nuova dilazione ha durata non superiore a 72 mesi e decade con il mancato versamento di due rate, anche non consecutive. In materia di accertamento esecutivo, la principale novità è l'esclusione del periodo di moratoria di 180 giorni in tutti i casi di avvisi divenuti definitivi. In questa ipotesi, quindi, l'agente della riscossione potrà attivare immediatamente le procedure esecutive nei confronti del contribuente moroso. Con riferimento alla sospensione legale della riscossione, di cui all'articolo 1, commi 537 e seguenti, legge 228/2012, viene tipizzata l'elencazione delle cause che danno diritto alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente (sgravio, sospensione amministrativa, eccetera). Si riduce inoltre da 90 a 60 giorni il termine per la trasmissione della domanda all'agente della riscossione, che non è comunque ripetibile. L'inerzia dell'ente impositore, protrattasi per almeno 220 giorni, non comporta più l'annullamento della pretesa creditoria, quando questa è ancora sub iudice. La riforma interviene anche sulla disciplina delle rateazioni al termine del periodo di durata di una sospensione giudiziale o amministrativa. In tale eventualità, il contribuente è espressamente autorizzato a interrompere i pagamenti in costanza di validità del provvedimento di sospensione. Al termine della sospensione, il debitore è riammesso alla dilazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, con applicazione degli interessi per il periodo di sospensione.Le nuove regole
01 LE RATE La rateazione minima degli avvisi bonari passa da 6 a 8 rate trimestrali; La rateazione massima degli atti di accertamento passa da 12 a 16 rate trimestrali; la rateazione resta valida in caso di lieve inadempimento del contribuente 02 DECADENZA E SANZIONI In caso di decadenza della rateazione, la sanzione passa dal 60% al 45%; il debitore può essere riammesso ad una dilazione scaduta con Equitalia, versando tutte le rate non pagate; la medesima facoltà è concessa per le dilazioni scadute non oltre i 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della riforma. In tal caso, occorre presentare una istanza entro 30 giorni. Si decade con l'omesso pagamento di due rate, anche non consecutive 03 INERZIA DEL CREDITORE L'inerzia dell'ente creditore per almeno 220 giorni non determina l'annullamento del credito, se questo è oggetto di una sospensione ovvero di un procedimento giurisdizionale non definito 04 LA MORATORIA La moratoria di 180 giorni delle azioni di recupero coattivo non opera per gli avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi; al termine della validità di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale di sospensione di un carico a ruolo dilazionato, il contribuente è riammesso alla dilazione, con un massimo di 72 rate mensili