Quindi, per le omissioni dichiarative di fine settembre 2015, il ravvedimento va eseguito entro il 29 dicembre di quest'anno. In questo caso, il ravvedimento risulta particolarmente conveniente. Infatti, con la circolare 23/ E/1999, l'amministrazione finanziaria ha acconsentito che il ravvedimento possa essere eseguito non avendo riguardo alla sanzione edittale minima dell'omissione dichiarativa (normalmente il 120%: quindi il ravvedimento dovrebbe essere eseguito pagando la sanzione di 1/10 su tale entità), ma applicando la riduzione prevista - ora 1/10 - sulla sanzione minima di 258 euro. In sostanza, presentan do per la prima volta la dichiarazione omessa nei 90 giorni successivi, il contribuente può regolarizzare tale violazione pagando, a livello di sanzioni, 1/10 di 258 euro. Se poi dalla dichiarazione presentata emerge un'imposta dovuta, quest'ultima può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento degli omessi/insufficienti versamenti, pagando quindi considerando che i 90 giorni dal termine di versamento sono normalmente spirati un ottavo del 30% (1/7 dalla dichiara zione successiva). Si tratta di un chiarimento molto favorevole, che è sempre stato confermato in seguito dalla stessa amministrazione (si vedano, ad esempio, i paragrafi 3.1 e 3.2 della circolare 11/E/2010). Questa impostazione risulta particolarmente utile per il quadro RW, per l'annualità post voluntary. In sostanza, il contribuente può sanare l'omessa presentazione del quadro RW relativo al 2014, pagando la sanzione ridotta di 1/10 su 258, oltre alle sanzioni ridotte sull'omesso versamento di Ivie e Ivafe, avendo a riguardo per queste ultime della sanzione edittale del 30 per cento. Va notato che nei chiarimenti fin qui dati, l'agenzia delle Entrate ha sempre trattato la presentazione del quadro RW nei 90 giorni successivi come vio lazione di omessa presentazione della dichiarazione, per cui il ravvedimento deve essere eseguito considerando la riduzione di 1/10. Le stesse penalità ridotte di cui sopra devono essere corrisposte anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentatae il contribuente intenda eseguire il ravvedimento nei 90 giorni. Infatti, l'agenzia delle Entrate equipara il ravvedimento nei 90 giorni di una dichiarazione presentata a quello di un'omessa, considerando che, altrimenti, risulterebbe più conveniente omettere la dichiarazione che presentarla (circolare 11/E/2010). Tutto questo mette in luce come risulti sostanzialmente inutile, per le violazioni dichiarative, la previsione della nuova lettera abis) dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, la quale prevede la riduzione delle sanzioni a un nono del minimo se la regolarizzazione viene effettuata nei 90 giorni successivi.