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Per la dichiarazione chiamata all'appello entro il 1° ottobre

  • 21 Mag, 2012
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il sole24ore. Si riducono i casi in cui sarà previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu. E ai contribuenti, in questo caso, sarà comunque garantito il rispetto del termine («a regime») di 90 giorni. Sono queste le principali precisazioni contenute nella circolare 3/DF del 18 maggio, con la quale il dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti sull'Imu «sperimentale».


Il paragrafo 11 della circolare si occupa della dichiarazione e ricorda che l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) ha stabilito che i soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dei beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (fabbricato divenuto inabitabile e di fatto non utilizzato, terreno agricolo divenuto area fabbricabile).
La dichiarazione, il cui modello e relative istruzioni per la compilazione saranno approvati con apposito decreto ministeriale con gli eventuali suggerimenti dell'Anci, avrà effetto anche per le annualità successive, purché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati cui consegua un diverso importo del tributo dovuto. Anche da questo punto di vista la disciplina del l'Imu ricalca fedelmente quella dell'Ici. Il decreto ministeriale dovrà altresì individuare i casi in cui scatta l'obbligo dichiarativo, tenendo conto delle fattispecie per le quali è stata già presentata la dichiarazione Ici. A tal proposito la circolare ricorda che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Ici, approvate con il relativo modello con Dm 23 aprile 2008, avevano già esteso, nell'ottica della semplificazione, l'esclusione dell'obbligo dichiarativo oltre i casi previsti dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006. La semplificazione ha comportato che le dichiarazioni non andavano presentate quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendevano da atti per i quali si applicava la disciplina del modello unico informatico (Mui). Così, l'individuazione dei casi per i quali si dovrà presentare la dichiarazione Imu sarà analoga alle fattispecie Ici. A esempio, l'obbligo dichiarativo sussisterà nei casi in cui gli immobili sono oggetto di riduzioni (fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap) o di esenzioni (immobili posseduti da enti non commerciali).
La circolare ha, inoltre, chiarito che per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). In ogni caso, al contribuente va garantito il rispetto del termine «a regime» di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ad esempio l'obbligo dichiarativo è sorto il 31 agosto il contribuente dovrà presentare la dichiarazione Imu entro il 29 novembre.
L'ultima precisazione attiene ai fabbricati rurali che dal catasto terreni devono essere censiti al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012. Per questi fabbricati la dichiarazione Imu va presentata entro il 28 febbraio 2013, cioè entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012.

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