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Fabbricati e terreni agricoli esonerati con l'annotazione - Il Sole24 ore del 10 giugno del 2013

  • 10 Mag, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il mondo agricolo beneficia della sospensione dell'acconto Imu stabilita dal Dl 54/2013. In particolare, lo stop al pagamento scatta:
per i terreni agricoli - compresi gli incolti - diversi da quelli già esentati perché situati in zone collinari e montane (circolare 9/1993);
- per i fabbricati rurali diversi dai rurali strumentali già esentati perché situati in Comuni montani e parzialmente montani (elenco Istat).
Bisogna fare attenzione, però, ai casi in cui l'imposta resta da versare entro il 17 giugno.


Zone edificabili e «orticelli»
In primo luogo, l'Imu va pagata per le aree edificabili in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013. Generalmente, i Comuni deliberano valori indicativi che, se adottati, mettono il contribuente al riparo da accertamenti.
Non devono invece versare l'Imu sulle aree edificabili i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella gestione previdenziale, titolari di diritti reali sulle stesse, se le coltivano direttamente. Questo beneficio è esteso alle società agricole in possesso della stessa qualifica di Iap, a condizione che il socio (per le società di persone) oppure l'amministratore (per quelle di capitali) siano iscritti nella gestione previdenziale.
Inoltre, sono esonerati dal versamento della prima rata dell'Imu anche i comproprietari di terreni edificabili, se almeno uno degli intestatari è coltivatore diretto o Iap, iscritto all'Inps, e conduce direttamente il terreno oggetto della comunione (circolare 3/DF/2012).
Anche i terreni incolti, se nello strumento urbanistico generale sono compresi nella zona «E» o equipollente, non pagano la prima rata dell'Imu, perché usufruiscono della sospensione prevista per i terreni agricoli. Allo stesso modo, i cosiddetti "orticelli" sono rilevanti per il pagamento della prima rata solo se sono situati in aree edificabili.

Aree pertinenziali
I Comuni spesso chiedono il pagamento dell'imposta comunale (ora municipale) per le aree pertinenziali di fabbricati, quando eccedono i limiti della accessorietà e sono portatrici di nuova cubatura. In questo caso, l'imposta è dovuta anche se il fabbricato rappresenta l'abitazione principale, a condizione che l'area circostante il fabbricato non sia graffata come pertinenza e sia effettivamente suscettibile di nuova utilizzazione edificatoria.

I fabbricati
I fabbricati rurali sono esclusi dal versamento della prima rata dell'Imu, ma non sempre le costruzioni situate nell'ambito di una impresa agricola hanno la natura di fabbricati rurali. Certamente la prima rata è sospesa per le abitazioni usate dalle persone addette alla coltivazione del fondo, o dalle persone che hanno conseguito il trattamento pensionistico in agricoltura. Sono escluse anche le abitazioni usate dai familiari che aiutano nella conduzione dell'azienda agricola e dai lavoratori dipendenti.
Sono inoltre esclusi da Imu tutti i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Per questi edifici i proprietari devono aver comunicato agli uffici provinciali del Territorio la condizione di ruralità. Sono rurali, quindi, quelli classificati nella categoria D/10 per i fabbricati strumentali e A/6 per quelli abitativi, oppure quelli che sono contraddistinti dalla lettera «R», e comunque quelli per i quali il proprietario ha trasmesso la richiesta di variazione catastale, attestando la ruralità.

Inutilizzo e cambio d'uso
Si deve poi valutare attentamente il diritto all'esonero per due categorie di costruzioni: quelle inutilizzate, e quelle che hanno cambiato destinazione. Nel primo caso, se un fabbricato è classificato come rurale in catasto ed è momentaneamente inutilizzato, ad avviso di chi scrive non perde la sua natura e la prima rata dell'Imu può essere dunque omessa. Se il fabbricato, invece, ha cambiato destinazione, anche se accatastato in D/10, la prima rata deve essere versata.

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