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Lo stop all'acconto trova le regole giuste - Il Sole24 ore del 10 giugno del 2013

  • 10 Mag, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Stop per molti, ma non per tutti. L'articolo 1 del Dl 54/2013 ha sospeso la prima rata dell'Imu sull'abitazione principale, sui terreni e sui fabbricati rurali (per questi ultimi, si veda la pagina seguente).


La norma varata dal Governo, però, impone ai proprietari di individuare con attenzione il perimetro della sospensione. L'ambito oggettivo comprende innanzitutto la nozione di abitazione principale e relative pertinenze, accolta nella disciplina del tributo comunale. Si tratta dell'unità immobiliare, posseduta dal contribuente, nella quale risiede e dimora. Non c'è coincidenza con il concetto di prima o unica casa. Questo significa, ad esempio, che l'unico immobile posseduto dal genitore, concesso in comodato gratuito al figlio, non beneficia delle agevolazioni. Al contrario, è considerato per intero abitazione principale l'immobile che costituiva la dimora familiare, caduto in successione, sul quale compete il diritto di abitazione del coniuge superstite. In questa eventualità, l'unico soggetto passivo è il coniuge superstite e non contano le quote eventualmente di proprietà dei figli, come eredi legittimi.
Le assimilazioni
Rientrano nella sospensione anche gli immobili assimilati all'abitazione principale. Si tratta delle unità non affittate, possedute da cittadini italiani residenti all'estero, o da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. I Comuni hanno il potere di equiparare queste situazioni all'abitazione principale, con una delibera consiliare. In linea di principio, sono efficaci sia le assimilazioni deliberate nel 2012 e non revocate, sia quelle decise nel 2013 (ovviamente in tempo per il pagamento dell'acconto). Bisogna tuttavia considerare la possibilità che l'assimilazione adottata l'anno scorso sia stata espressamente limitata a quella annualità. In questo caso, il contribuente dovrà versare l'Imu dovuta in sede di prima rata.
Richiede attenzione anche il caso delle residenze disgiunte di coniugi non separati. Se i due immobili in cui risiedono i coniugi sono situati nella stessa città, solo uno dei due, a scelta degli interessati, potrà fruire dei benefici di legge. In caso di unità situate invece in Comuni diversi, in linea di principio, le agevolazioni raddoppiano. Infine, è bene ricordare che la sospensione riguarda anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati ai soci, e quelli degli Iacp.
Le pertinenze
Quanto alle pertinenze, invece, nelle regole Imu questa nozione comprende solo una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Il Comune non ha alcun potere regolamentare in materia. Le pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale devono essere prioritariamente qualificate come tali. Ne deriva che, con riferimento alle categorie catastali già "occupate" dalle pertinenze unite all'abitazione, non sarà possibile applicare le agevolazioni per altre unità immobiliari. La circolare 3/DF/2012, inoltre, ammette ai benefici anche l'ipotesi in cui vi siano due unità di uguale categoria catastale (ad esempio, due box di categoria C/6) accatastate insieme all'abitazione principale. In questa eventualità, la difficoltà di scorporare una delle due unità ha indotto le Finanze a riconoscere a entrambe i favori di legge.
Il cambio di requisiti
Non è chiaro come impatti la sospensione per l'abitazione principale sul calcolo dell'acconto, laddove ci siano mutamenti della situazione immobiliare avvenuti nel primo semestre del 2013. Nella circolare 2/DF/2013, il Mef precisa che l'acconto deve considerare la situazione esistente nell'anno in corso. Si ipotizzi allora che un'abitazione principale smetta di essere tale ai primi di aprile. In questo caso, non è certo che l'acconto debba essere commisurato solo a tre mesi di possesso, anziché a sei mesi, con conguaglio in sede di saldo. Sembra invece corretto affermare che - nel caso contrario - in cui una seconda casa diventi abitazione principale nei primi di aprile, l'acconto debba riguardare solo tre mesi. Si tratta infatti di una ipotesi assimilabile a quella di perdita della soggettività passiva nei primi mesi dell'anno, esaminata nella stessa circolare 2/DF/2013.
Va ricordato, infine, che quella prevista dal Dl 54/2013 è una temporanea moratoria dei versamenti, in attesa della riforma dell'imposizione immobiliare, che dovrebbe essere attuata entro la fine di agosto.
Se la riforma non dovesse vedere la luce, gli importi dovuti dovranno essere versati entro il 16 settembre.

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