Questa interpretazione si ricava dalla formulazione letterale dell'articolo 1 del dl 54/2013 che concede la sospensione del pagamento richiamando l'articolo 13, comma 5 del dl «salva Italia» (201/2011), in base al quale il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, invece, il moltiplicatore è ridotto a 110. La norma, quindi, ricomprende nella nozione di terreno agricolo anche quello che non viene condotto direttamente da un coltivatore o imprenditore agricolo professionale. L'articolo 1 si limita però a concedere la sospensione dal pagamento dell'imposta solo per i terreni agricoli, mentre sono tenuti a passare alla cassa i titolari di terreni incolti, a meno che non siano posseduti e condotti da un agricoltore. Dal 2012, infatti, sono soggetti al pagamento dell'Imu anche i terreni incolti che prima erano esclusi dal campo di applicazione dell'Ici. Va ricordato che i benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche, ma si estendono anche alle società agricole. Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l'Ici, all'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997. Quest'ultima disposizione qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali e soggette alla contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. Dunque, escludeva le aziende agricole (società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile). Tra l'altro, con le modifiche apportate alla disciplina Imu dall'articolo 4 del dl 16/2012, il trattamento agevolato per i terreni non è più circoscritto alla finzione giuridica di non edificabilità del suolo, ma abbraccia anche le riduzioni d'imposta. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sono soggetti all'Imu limitatamente alla parte di valore eccedente 6 mila euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6 mila euro e fino a 15. 500; b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500; c) del 25% sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32 mila.