Il caso affrontato nella risoluzione riguarda un lastrico solare utilizzato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all'efficientamento energetico di un immobile. Il quesito era se tale lastrico, durante la fase di costruzione dell'impianto, potesse essere o meno considerato come un'area edificabile, ai fini dell'Imposta municipale unica.La risposta negativa è stata formulata prendendo le mosse innanzitutto dall'esame dell'art. 13 del dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che disciplina il tributo e le norme catastali, e in secondo luogo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi al riguardo.In sintesi, qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo le regole catastali, secondo le quali esso può essere qualificato come area edificabile se, sulla stessa area, non sia individuabile alcuna unità immobiliare. In caso contrario, a ciascuna unità immobiliare realizzata sull'area viene associata una rendita catastale, incrementa del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 662/1996, e poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall'art. 13, comma 4, del dl 201/2011. Nella circolare n. 9/T del 26 novembre 2001 dell'Agenzia del territorio aveva affermato che in catasto «sono indicate come categorie fittizie quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto a esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in catasto di unità particolari, con la procedura informatica di aggiornamento Docfa e, tra queste, compare la categoria F5, ovvero lastrico solare». Pertanto il lastrico solare viene associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari. Nell'allegato tecnico II alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del territorio, è stato evidenziato che ai fini della valutazione dell'immobile, «occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l'attuata edificazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l'uso attuale del bene (existing use) e non già l'uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività (highest and best use)». Ciò comporta che i lastrici solari sono parte integrante dell'edificio esistente e, in quanto tali, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell'immobile. Va pertanto esclusa la qualificazione del lastrico solare quale area edificabile durante la fase di costruzione dell'impianto fotovoltaico.