Nonostante il riferimento alla sola modalità di accatastamento possa rivelarsi in concreto fonte di sperequazioni, esso rimane un elemento determinante ai fini del pagamento. È noto infatti che mentre per i vecchi accatastamenti la qualifica di abitazione signorile si concedeva con una certa facilità, per le nuove case, attraverso accorgimenti tecnici, si riesce a scongiurare agevolmente il rischio. Resta ovviamente la possibilità per il contribuente che ritenga incongruo il classamento eseguito dall'Ufficio del Territorio di correggere gli atti catastali, attraverso la procedura Docfa, avvalendosi di un tecnico abilitato. La correzione ha tuttavia efficacia dalla data della messa in atto, salvo che non si tratti di un errore riconosciuto dall'ufficio. Quest'ultimo ha il potere di correggere entro dodici mesi la rendita derivante dal Docfa, con effetto retroattivo. Sono tenuti al pagamento dell'Imu anche le fattispecie che, in vigenza dell'Ici, erano assimilate all'abitazione principale e ora non lo sono più. L'esempio più emblematico è il comodato gratuito a parenti che, con delibera comunale, era equiparato all'abitazione principale. Nell'Imu, il comodato a parenti non dà diritto ad alcuna agevolazione e non può mai essere assimilato all'abitazione principale neppure da una delibera locale. Non è del tutto chiara la posizione degli immobili non locati appartenenti al personale delle Forze armate e agli altri soggetti indicati nell'articolo 2, D.L. n. 102/'13. In forza di quest'ultima disposizione, per tali immobili la qualificazione come abitazione principale non richiede né la dimora abituale né la residenza anagrafica. Poiché non è previsto che si tratti dell'unica unità immobiliare posseduta, i soggetti interessati possono scegliere a quale casa applicare le agevolazioni di legge. Nel testo della norma citata non vi è traccia di espressioni che possano far propendere per la portata interpretativa della stessa. Ne dovrebbe derivare che l'equiparazione all'abitazione principale opera dal 31 agosto, data di entrata in vigore del DL 102/2013. Occorre poi esaminare le delibere comunali adottate per il 2013 per verificare se il Comune ha disposto le assimilazioni facoltative di legge, qualora non lo abbia già fatto nel 2012. Le ipotesi in esame riguardano gli immobili non locati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Il comune ha tempo sino al 30 novembre per provvedere. Qualora l'assimilazione non sia deliberata, il pagamento dell'Imu di dicembre, come pure quella di giugno, resta dovuta. Se invece la delibera è adottata, ad esempio, nel corso del mese di ottobre, la stessa ha efficacia comunque dal primo gennaio 2013. La conseguenza è che il saldo non sarà dovuto e che il contribuente vanta un credito d'imposta pari alla rata versata a giugno che potrà essere chiesto a rimborso oppure scomputato dal tributo dovuto per eventuali altri immobili posseduti. Le regole per il pagamento dell'imposta per l'abitazione principale prevedono che l'aliquota di base sia pari allo 0,4%, che il comune può elevare sino allo 0,6% oppure ridurre sino allo 0,2%. Non è escluso che il comune adotti aliquote differenziate in funzione delle categorie catastali delle abitazioni, anche se, trattandosi comunque di case "di lusso", è difficile che ciò accada. La detrazione base è pari a 200 euro che non si attribuisce per quote di possesso ma per numero di comproprietari che dimorano e risiedono nell'immobile. L'importo può essere elevato dai Comuni.