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L'agricoltura «insegue» le regole della prima casa - Il Sole24 ore del 5 settembre del 2013

  • 05 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Certa anche la abolizione della prima rata 2013 dell'imposta municipale per i terreni agricoli e fabbricati rurali a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 102/2013.

Inoltre i proprietari di questi immobili possono ragionevolmente sperare nell'azzeramento della seconda rata come enunciato dal Governo. I terreni agricoli esclusi sono sostanzialmente quelli non edificabili anche se incolti o coltivati per finalità non imprenditoriali come gli orticelli. Nel comparto dei terreni rimangono soggette a imposta solo le aree comprese nelle zone edificabili considerando tali quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale approvato dal comune anche se manca la approvazione da parte della regione e in assenza di strumenti attuativi. Si ricorda tuttavia che ai fini dell'Imu non sono considerate edificabili le aree che pur essendo ricomprese in piani di edificazione, sono possedute e coltivate direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale. Analogamente possono invocare questa agevolazione le società agricole proprietarie che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e che nella propria denominazione risulti la dicitura "società agricola" a condizione che un amministratore per le società di capitali od un socio per quelle di persone sia iscritto negli elenchi previdenziali, gestione agricola. Più articolata invece è l'analisi dei fabbricati rurali. La norma di legge (articolo 1 comma 1, lettera c del Dl 54/2103 richiamato dal Dl 102/2013, riprende anche il comma 4 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 che comprende tutte le categorie catastali di fabbricati; quindi occorre selezionare quelli, sia abitativi che strumentali, in possesso dei requisiti di ruralità. L'articolo 1 del decreto 26 luglio 2012 prevede che il requisito di ruralità venga iscritto negli atti catastali. Quindi il fabbricato rurale è escluso dal pagamento della prima rata qualora sia classificato come tale in catasto. In primo luogo la ruralità è certa per le abitazioni classificate nella categoria A6 e per i fabbricati strumentali iscritti nella categoria D10. Inoltre sono rurali anche le costruzioni alle quali è attribuita la sigla "R". Può essere che questa annotazione non sia ancora recepita in catasto ed allora occorre verificare se il proprietario ha presentato entro il 30 settembre 2012 l'autocertificazione presso gli uffici periferici della Agenzia del Territorio, oppure se ha presentato la richiesta di iscrizione entro il 30 novembre 2012, per le costruzioni che erano annotate nel catasto terreni (termine prorogato al 31 maggio 2013 per le zone colpite dal terremoto del 2012). Se il proprietario non vi ha provveduto, oppure il fabbricato ha acquisito i requisiti successivamente è sempre possibile richiedere la variazione catastale con il metodo Docfa, ma in questo caso l'iscrizione non ha effetti retroattivi. Nella sostanza la prima rata di imposta municipale non è dovuta per tutti i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole. Non è altrettanto dovuta per la abitazione del conduttore del fondo il quale peraltro se proprietario e ivi residente è coperto anche dall'esenzione per la abitazione principale. Poi non scontano l'Imu le abitazioni utilizzate dai familiari che coadiuvano nella attività agricola ed infine quelle abitate dai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato per oltre 100 giornate all'anno. Potrebbero sfuggire alla esenzione le abitazioni in normali condizioni di manutenzione che non essendo utilizzate, non è stata presentata la autocertificazione con la variazione catastale di ruralità. Infine non sono soggetti ad imposta i fabbricati collabenti in quanto privi di rendita e per questi, nelle zone agricole, a nostro parere, non è dovuta l'imposta nemmeno sull'area di sedime non potendo avere la natura di area edificabile.

 

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