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Fabbricati rurali, Ici nel caos - Italia Oggi del 9 settembre del 2013

  • 09 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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I fabbricati rurali sono esenti da Ici solo se inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati ad abitazione, o D/10, se utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 17765 del 19 luglio 2013. Non cambia la posizione della Cassazione sui requisiti che devono possedere i fabbricati rurali per fruire delle agevolazioni Ici. La tesi dei giudici di legittimità, però, contrasta con le previsioni di legge, con il decreto ministeriale attuativo e con l'interpretazione sia del ministero dell'economia e delle ? nanze sia della dell'Agenzia del territorio, secondo cui non conta l'inquadramento catastale ma l'annotazione di ruralità sugli immobili. Dunque, nonostante gli ultimi interventi legislativi non abbiano riconosciuto alcuna valenza alle categorie catastali degli immobili, dal 2009 la Cassazione (sentenza, sezioni unite, n. 18565) non ha mai cambiato idea e continua a ribadire che i bene? ci ? scali per i fabbricati rurali sono condizionati dall'inquadramento catastale. L'Agenzia del territorio, con la circolare 2/2012, ha chiarito che non conta più la classi? cazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici per i fabbricati rurali. Possono infatti mantenere le loro categorie originarie. È suf? ciente l'annotazione catastale, tranne per i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10. La circolare ha fornito delle indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato il 26 luglio 2012, che ha stabilito, in dettaglio, quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l'annotazione negli atti catastali della ruralità, al ? ne di fruire anche per l'Imudelle agevolazioni tributarie, così come disposto dall'articolo 13 del dl «salva Italia» (201/2011). Domande e autocerti? cazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale, avrebbero dovuto essere presentate all'uf? cio provinciale competente per territorio entro il 1° ottobre 2012, al ? ne di ottenere l'esenzione anche per gli anni pregressi. L'eventuale di diniego di ruralità è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie. Infatti, nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'Agenzia è tenuta a noti? care un provvedimento motivato con il quale disconosce il requisito della ruralità. Dagli atti catastali devono risultare anche le annotazioni negative sugli immobili, che impediscono ai contribuenti di poter fruire dei vantaggi ? scali. Anche secondo il dipartimento delle ? nanze del ministero dell'economia (circolare 3/2012) la classi?cazione catastale non è più decisiva. Bisogna ricordare che dal 2012, con l'introduzione dell'Imu, sono cambiate le regole sulle agevolazioni. In effetti, gli immobili adibiti ad abitazione di tipo rurale sono soggetti al pagamento della nuova imposta municipale con applicazione dell'aliquota ordinaria, a meno che non siano destinati a prima casa. Mentre per quelli strumentali, vale a dire quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stata concessa la sospensione del pagamento dell'acconto di giugno (dl 54/2013) e, successivamente, è stata disposta l'abolizione della prima rata dall'articolo 1 del dl sull'imposizione immobiliare e la ? nanza locale (102/2013). A tutt'oggi viene confermata l'esenzione solo per i fabbricati strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani indicati in un elenco predisposto dall'Istat. Va inoltre precisato che i possessori di fabbricati rurali strumentali non sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu, neppure per gli immobili che sono iscritti al catasto terreni e che entro il 30 novembre 2012 avrebbero dovuto transitare a quello edilizio urbano. È una delle indicazioni contenute nelle istruzioni al modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale. Secondo il ministero dell'economia e delle finanze, rientra nell'ottica della semplificazione amministrativa esonerare i titolari di questi immobili dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, considerato che l'Agenzia del territorio rende disponibile sul portale dei comuni le domande presentate per il riconoscimento del requisito di ruralità.

 

 

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