Per i fabbricati merce, quelli costruiti ma non venduti dalle imprese, i dubbi riguardano soprattutto le ristrutturazioni e gli immobili già locati ma liberi. La norma fa riferimento ai «fabbricati costruiti» e destinati alla vendita, e ciò potrebbe far intendere che l'agevolazione riguardi solo i fabbricati nuovi. Ma anche una immobile ristrutturato, magari con demolizione e ricostruzione, potrebbe rientrare nella categoria dei «fabbricati costruiti». La norma presuppone poi l'assenza di locazione, per cui in caso di fabbricato dato in comodato il diritto all'agevolazione rimane. E se dopo essere stato locato torna ad essere libero? Anche in questo caso, la legge è rispettata e lo sconto spetta. Nessun dubbio poi sul fatto che l'agevolazione tocchi solo alle imprese costruttrici. Sul fronte della ricerca scientifica, l'esenzione dal 2014 non poggia su una definizione puntuale dell'attività, e mancano i criteri per determinare l'imposta nel caso di uso promiscuo, per attività commerciali e non. Per gli Iacp nulla è cambiato, continua a esserci la sola detrazione per abitazione principale, ma non c'è un'assimilazione piena come quella per le coop a proprietà indivisa. Per entrambe le fattispecie è stata abolita la prima rata, ma se la seconda rata non sarà cancellata si porrà il problema della decorrenza dell'assimilazione disposta per le coop.
Problemi evidenti ci sono poi per le abitazioni del personale di Polizia, Vigili del fuoco, e Prefettura. La norma permette di considerare l'abitazione come principale, in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale, a condizione che non sia locata. Quindi la casa può essere in qualunque Comune, anche turistico, e può essere data anche in comodato. Sulla decorrenza nulla si dice, e questo può sollevare problemi di mancato gettito e anche di rimborsi sulla prima rata già pagata. Leggendo la relazione tecnica si dovrebbe dedurre che l'agevolazione spetta solo a partire dal saldo, visto che si stima un mancato gettito di 5 milioni per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014. In realtà, la soluzione non appare così pacifica, perché per gli altri sconti è stata stabilita la data di decorrenza, o dal saldo, come per gli immobili merce, o dall'anno prossimo. Nemmeno si può sostenere che sia applicabile dalla data di entrata in vigore del Dl, perché sarebbe stato necessario specificarlo, come avvenuto in passato, ad esempio per i moltiplicatori dei fabbricati di categoria B (articolo 2, comma 45 del Dl 262/2006). In un quadro come questo, sarà dunque necessario, con la conversione in legge, rendere il testo più chiaro, anche al per evitare un contenzioso facilmente prevedibile e oneroso.