Lo prevede il dl 102/2013, con una novità imposta dal differimento al 30 novembre del termine entro cui i comuni devono approvare il proprio bilancio di previsione, ma che rischia di complicare la vita ai contribuenti rendendo nota la misura definitiva dell'imposta solo a pochi giorni dalla scadenza per il versamento del saldo. La regola generale per i tributi locali è che l'ente titolare (nel nostro caso, il comune) deve fissare le aliquote e gli altri elementi applicativi (detrazioni, esenzioni ecc.) prima o contestualmente all'approvazione del preventivo che, di norma, andrebbe varato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Tale scadenza, negli ultimi anni, è stata, però, sempre posticipata, quest'anno addirittura al 30 novembre. Nel caso dell'Imu, tale proroga ha messo in crisi il meccanismo definito dalla legge per la pubblicizzazione delle scelte di politica fiscale compiute dai sindaci. La relativa disciplina è dettata dall'art. 13, comma 13-bis, del dl 201/2011 (il cd «salva Italia») e prevede che le decisioni comunali siano pubblicate sul sito del dipartimento finanze (Portale del federalismo fiscale) entro scadenze prefissate. Il timing è stato più volte modificato, da ultimo dalla legge 64/2013 (di conversione del dl 35 «sblocca pagamenti), che ha imposto come dead-line il 28 ottobre, con obbligo per i comuni di trasmettere telematicamente i provvedimenti da essi adottati entro il 21 ottobre. Il citato comma 13-bis precisa che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.Con i bilanci rinviati a novembre, ai comuni doveva essere concesso più tempo per decidere sulla loro principale imposta. Ecco che, quindi, l'art. 8, comma 2, del decreto 102 prevede che, per l'anno 2013, proprio in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del dl 201, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imu acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. Cosa comporta tale previsione? La relazione di accompagnamento al dl 102 precisa che rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo art. 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ma non afferma che tale invio debba essere effettuato entro il 28 ottobre (termine che, in mancanza di diversi chiarimenti, deve quindi ritenersi superato), né individua alcuna data limite per la pubblicazione sul sito comunale. Si tratta di un evidente cortocircuito, che rischia di complicare non poco la vita dei contribuenti. Nella migliore delle ipotesi, infatti, chi non sarà sollevato dal pagamento del saldo rischia di conoscere l'ammontare preciso del proprio debito a ridosso della scadenza del 16 dicembre.