hanno fatto ricorso a maggiori anticipazioni di tesoreria, dovranno trasmettere al Mininterno la certificazione riguardante gli oneri per gli interessi. L'inoltro, ai fini del relativo rimborso dei predetti oneri, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica su apposita sezione del sito del Viminale. È quanto ricorda la circolare n. 12/2013 del dipartimento della finanza locale del ministero dell'interno, in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 3 del dl n. 54/2013 (il dl di sospensione prima rata Imu). Come noto, tale comma ha rimandato a un successivo decreto ministeriale, modalità e termini con i quali i comuni possono chiedere il rimborso degli oneri per gli interessi correlati all'attivazione di maggiori anticipazioni di liquidità richieste al tesoriere, collegate alla sospensione della prima rata Imu. Successivamente, con il dl n. 102/2013, l'esecutivo ha abolito la prima rata Imu, pertanto, si è provveduto a un nuovo modello di certificazione (abolendo quello già approvato con dm del 6.6.2013) e fissando la misura del rimborso ai soli interessi sostenuti dai comuni per il periodo 16.6.2013/30.9.2013. Nuovo modello approvato, pertanto, con dm 10.9.2013, pubblicato sulla G.U. del 16 settembre scorso. In poche parole, solo i comuni che hanno fatto ricorso a maggiori anticipazioni di tesoreria, scaturenti dal mancato gettito della prima rata Imu, sono legittimati a trasmettere il modello di certificazione in via telematica, esclusivamente nella sezione riservata sul sito del dipartimento della finanza locale. Detta trasmissione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30 ottobre, corredata dalla firma digitale del segretario dell'ente locale e del responsabile del servizio finanziario. Pertanto, la circolare in argomento informa che non saranno prese in considerazione, le certificazioni trasmesse con altra modalità di inoltro, inclusa quella via Pec. Tuttavia, possono essere trasmessi con i normali canali, documenti aggiuntivi a corredo della predetta certificazione.