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Pioggia di agevolazioni nel decreto Imu - Italia Oggi del 20 settembre del 2013

  • 20 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il dl n. 102 del 31 agosto ha fissato nuove disposizioni in tema di Imu, rendendo definitiva la non debenza della prima rata dell'imposta, per le sole abitazioni principali, per le relative pertinenze, dopo che il dl n. 54/2013 ne aveva fissato la sospensione fino al 31 agosto.

Tale ultima norma prevedeva la clausola di salvaguardia, sulla base della quale, in caso di mancata riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si sarebbe applicata la normativa ordinaria, fissando al 16 settembre il pagamento della prima rata sospesa.Il decreto contiene, una serie di ulteriori disposizioni più favorevoli, per alcune categorie di immobili e per alcune situazioni abitative, che assumono rilevanza sul piano socio-economico.Il comma 3 dell'art. 2 prevede l'integrazione della lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del dlgs n. 504 del 1992 disponendo l'esenzione dall'Imu degli immobili destinati alla ricerca scientifica, a partire dal periodo di imposta 2014. Dai dati catastali non è possibile individuare gli immobili destinati esclusivamente alla ricerca, così come non risultano utili le dichiarazioni dei redditi presentate dai proprietari, in quanto la destinazione d'uso non va indicata per gli enti non commerciali. Il secondo periodo del comma 4 prevede, dal 2014, l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Si tratta del cosiddetto housing sociale, di alloggi destinati alle fasce di popolazione svantaggiate e che svolgono una fondamentale funzione di carattere sociale. L'unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia è equiparato all'abitazione principale, prescindendo dalle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e a condizione che l'immobile non sia dato in locazione.Come è conoscenza, il comma 2 dell'art. 13 del dl n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il dl introduce, pertanto, un'eccezione per gli appartenenti alle forze di polizia.Prima del decreto in commento tali fabbricati erano considerati immobili diversi dall'abitazione principale, mentre ora vengono assimilati a questa, senza necessità di intervento degli enti. Infine, il dl n. 102 introduce un favor per i soci assegnatari delle cooperative indivise, per gli alloggi assegnati dagli Iacp, per i terreni agricoli, i fabbricati rurali e i fabbricati-merce.

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