Per il 2013 benefici Imu limitati per i dipendenti delle Forze armate e di polizia. Infatti, per l'anno in corso gli immobili posseduti da militari, dipendenti delle forze di polizia, vigili del fuoco hanno diritto a fruire del trattamento agevolato Imu come prima casa solo a partire dalla data di entrata in vigore del dl 102/2013, che li ha assimilati all'abitazione principale a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano. Il beneficio fiscale spetta però solo a partire dal 1° settembre scorso. Pertanto, nel caso in cui abbiano pagato a giugno la prima rata dell'imposta non hanno diritto al rimborso. È la risposta che può essere data ai quesiti posti da alcuni comuni sulla decorrenza del trattamento agevolato per questa tipologia di immobili. L'art. 2, comma 5, del dl sulla finanza locale (102/2013) ha previsto che per forze dell'ordine e vigili del fuoco non sono richieste né dimora abituale né residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale, al fine di fruire del trattamento agevolato che per il 2013, probabilmente, si tradurrà nell'abolizione parziale della seconda rata del tributo. Il beneficio si applica a un solo immobile, e alle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, a condizione che non sia locato. Tuttavia, per l'anno in corso, possono vantare questo diritto solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, vale a dire dal 31 agosto 2013. Fino a questa data saranno tenuti al pagamento. Del resto, la norma del dl 102 ha abolito in via definitiva il pagamento per gli immobili per i quali a giugno era stato sospeso l'acconto: fabbricati adibiti a abitazione principale e relative pertinenze, immobili delle cooperative, assegnati da Iacp, fabbricati rurali e terreni agricoli.