Ici e Imu sono a carico della società di leasing in seguito alla risoluzione anticipata del contratto, anche se l'immobile non viene riconsegnato al locatore. In questo caso, infatti, l'ex locatario non può essere considerato possessore del bene, ma semplice detentore. Lo ha chiarito l'Ifel (fondazione Anci) con un nota del 4 novembre scorso. Nella nota viene posto in rilievo che diversi comuni hanno ricevuto delle istanze presentate da società di leasing con le quali chiedono il rimborso dell'Imu pagata, considerato che per gli immobili è intervenuta la risoluzione del contratto e non sono stati materialmente riconsegnati. Si ritiene che in queste situazioni la società di leasing non possa essere qualificata soggetto passivo dell'imposta municipale fino a quando l'immobile non venga riconsegnato, qualora l'originario contratto sia stato risolto. L'istituto di finanza degli enti locali, invece, ha giudicato infondata questa interpretazione, poiché sia per l'Ici che per l'Imu soggetto passivo è il locatario solo a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Quindi, non ha alcun rilievo«il momento della consegna del bene, sia iniziale, sia finale». Il locatario è tenuto al pagamento del tributo per gli immobili concessi in locazione, anche da costruire o in corso di costruzione, durante il periodo di vigenza del contratto. Il mancato rilascio del bene alla conclusione del contratto non produce alcun effetto giuridico in ordine al soggetto obbligato al pagamento del tributo. Secondo la fondazione Anci, non è pensabile che la soggettività passiva per l'immobile dato in leasing sia condizionata dalla consegna tardiva, anziché dalla risoluzione contrattuale. Va ricordato che oltre al locatario, per tutta la durata del contratto di leasing, sono tenuti al pagamento dell'Imu il proprietario, l'usufruttuario, il coniuge assegnatario, il superficiario e l'enfiteuta. Inoltre, sono soggetti passivi i titolari dei diritti di uso e abitazione e il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali anche il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all'art. 540 del c.c. Non sono soggetti al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell'immobile, il locatario, l'affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto.