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Terreni agricoli, alla cassa i fondi non coltivati - Il Sole 24 ore

  • 10 Dic, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il caso. Salta il conguaglio di gennaio

I terreni agricoli non coltivati direttamente pagano l'Imu del secondo semestre 2013 e resta sospeso il problema dei conguaglio.
Si tratta dei terreni classificati agricoli nel piano regolatore o negli altri strumenti urbanistici, posseduti da soggetti non conduttori ed affittati a terzi, oppure coltivati dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatore diretto (Cd) con tanto di iscrizione nella previdenza agricola, nonché di quelli incolti posseduti dai medesimi soggetti.
Inoltre, relativamente alla seconda rata sono soggette ad Imu anche le abitazioni rurali, fatta salva l'ipotesi dell'abitazione principale utilizzata dal proprietario e di quella utilizzata dai lavoratori dipendenti.
Infatti l'esonero dall'Imu per la seconda rata si applica solo per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti in possesso della qualifica di Iap o Cd, ancorché coltivati da società di persone di cui i proprietari siano soci.
Sono altresì esenti i terreni montani o di collina oggettivamente esclusi da Imu ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 504/1992 e i fabbricati rurali strumentali (generalmente della categoria D10 o simili ed abitazioni rurali utilizzate dai dipendenti con più di 100 giornate lavorative annue) anche se concessi in affitto a terzi.
In primo luogo si ricorda che relativamente alla prima rata del 2013, è fuori discussione l'esclusione da Imu per tutti i terreni agricoli (ed abitazioni rurali) in quanto le norme di legge sono ineccepibili. Infatti il Dl 102/2013 precisa che non è dovuta l'Imu per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 1, Dl 54/2013 (terreni agricoli e tutti i fabbricati rurali) e il comma 2 dell'articolo 1, 133/2013 esclude espressamente la agevolazione, ma solo per la seconda rata, per i terreni agricoli e fabbricati rurali diversi da quelli esenti.
Resta il problema del conguaglio relativamente alla prima rata. Tale operazione è regolata dal comma 5, articolo 1, 133/2013, il quale precisa che entro il 16 gennaio 2014 deve essere versata la differenza fra l'imposta calcolata con la aliquota deliberata dal comune e quella risultante dalla applicazione della aliquota base se inferiore; la differenza è dovuta nella misura dello 0,4 per cento. Ma tale disposizione considera soltanto gli immobili esclusi dalla seconda rata ai sensi dell'articolo 1 del citato Dl n. 133 e non quelli soggetti a imposta, ovvero i terreni agricoli non coltivati direttamente da Iap e Cd e le abitazioni rurali.
Al riguardo non aiuta l'articolo 9 del Dl 35/2013 il quale aveva previsto che in assenza della delibera comunale che approvasse la aliquota per l'anno 2013, i contribuenti determinavano l'imposta sulla base della aliquota del 2012, fermo restando il conguaglio da eseguire in sede di saldo con riferimento alla prima rata versata. Però non avendo versato la prima rata per effetto di una norma successivamente emanata, tale disposizione non si rende applicabile.
Per il momento, in attesa di eventuali correttivi in sede di conversione in legge del Dl 133/2013, non resta che applicare il dato letterale della norma e cioè, per i terreni agricoli e per le abitazioni rurali, non si deve procedere a nessun conguaglio della prima rata versando entro la scadenza del prossimo 16 dicembre i 6/12 dell'imposta calcolata con la aliquota del 2013.
Ovviamente i comuni che hanno deliberato un'aliquota Imu sui terreni agricoli superiore a quella ordinaria del 7,6 per mille il conguaglio se lo aspettano e il legislatore potrà prevederlo per tutti al 16 gennaio 2014.

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