Aperta una finestra temporale senza sanzioni né interessi anche per i versamenti del saldo Imu 2013. Questo grazie a un emendamento alla legge di stabilità 2014, sulla base del quale non saranno applicati sanzioni e interessi nelle ipotesi di insufficienti versamenti del saldo Imu 2013 regolarizzate entro il versamento della prima rata dovuta per il 2014.L'apertura di una finestra temporale nella quale poter provvedere alla regolarizzazione o al pagamento di quanto ancora dovuto, senza addebito, né di sanzioni né altre penalità, era nell'aria. In tale senso erano arrivate richieste sia dalle sigle sindacali che riuniscono l'universo degli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sia dal garante del contribuente della regione Veneto, indirizzate direttamente al ministro dell'Economia e delle finanze Fabrizio Saccomanni.Queste richieste altro non sono che la presa d'atto della violazione delle disposizioni basilari che regolano il rapporto fra contribuente e amministrazione finanziaria e che impongono, a quest'ultima, di dare al contribuente, in tempo utile, tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per poter regolarmente adempiere all'obbligazione tributaria. Le norme violate sono racchiuse nella legge 27 luglio 2000 n.212, meglio conosciuta come Statuto dei diritti del contribuente.Una precisazione è doverosa fin da subito. Indipendentemente dall'emendamento sopra ricordato, il caos che si è creato quest'anno sul versamento della seconda rata Imu è, già di per se stesso, elemento più che sufficiente per poter richiedere al giudice l'annullamento di eventuali sanzioni che dovessero essere addebitate ai contribuenti per gli errori di calcolo e versamento dagli stessi commessi. Certo, una norma che preveda espressamente un termine lungo per la regolarizzazione degli insufficienti versamenti è un segno di civiltà. Il problema delle norme violate. Il primo precetto normativo calpestato nell'ambito della vicenda saldo Imu 2013 (ma anche in occasione dell'incremento della seconda rata degli acconti d'imposta) è il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 212/2000. «In ogni caso», recita testualmente la norma in oggetto, «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data di loro entrata in vigore o dell'adozione die provvedimenti attuativi».Sia i sindacati dei commercialisti, sia il garante del Veneto sottolineano come tale termine sia assolutamente violato in tema Imu, poiché i comuni hanno avuto tempo fino al 30 novembre per deliberare gli aumenti di aliquote e fino al 9 dicembre per la pubblicazione delle delibere stesse sui loro siti istituzionali.L'altra disposizione alla quale le due missive al ministro si richiamano è il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 212/2000. Secondo tale disposizione infatti non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente quando il suo comportamento deriva da ritardi della stessa amministrazione finanziaria.In ogni caso occorre poi tenere di conto anche di quanto sancito dal successivo terzo comma secondo il quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Entrambe le disposizioni sopra ricordate hanno già formato, in più di un caso, materia sufficiente perché il giudice tributario provvedesse ad annullare le sanzioni irrogate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.La situazione attuale. Allo stato dei fatti la situazione è dunque chiara. Se l'emendamento alla legge di stabilità diventerà legge dello stato tutto rientrerà nella normalità. Se ciò invece non dovesse avvenire, a causa di cambiamenti in corsa nell'iter della legge di stabilità, e si deciderà di non prendere in considerazione le richieste dei commercialisti e del garante del Veneto, Sandro Merz, gli errori commessi dai contribuenti nel versamento del saldo Imu 2013 non potranno essere comunque contestati. Se così fosse, infatti, verrebbero ingolfate le Commissioni tributarie con ricorsi che, semplicemente, richiamano gli articoli di legge sopra citati e le due richieste inviante al ministro e che, quindi, potranno ottenere l'annullamento delle sanzioni stesse ed il ripristino della legalità fiscale.