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Case popolari con Imu piena - Italia Oggi

  • 28 Gen, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Sugli immobili degli Ater si applica l'aliquota allo 0,76%

L'aliquota Imu applicabile agli immobili posseduti dagli Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) è dello 0,76% e non dello 0,38%. Lo ha stabilito il Tar Veneto in tre recenti sentenze n. 35, 36 e 37 del 16 gennaio 2014, affrontando una questione assai delicata che ha dato del filo da torcere ai comuni lo scorso anno. La particolarità è che si è costituito in giudizio anche il ministero dell'economia e delle finanze che ha supportato le argomentazioni dei comuni ricorrenti. I giudici veneti sono stati assai chiari nello stabilire un principio che pur poteva ben enuclearsi dalle vischiose norme sull' Imu , che tuttavia sono state oggetto di interpretazioni fuorvianti. Il Tar non ha accolto le tesi proposte dall'Ater che aveva impugnato le deliberazioni di tre distinti comuni i quali avevano stabilito nello 0,76% la misura delle aliquote Imu per agli alloggi assegnati dall'Ater. Secondo i ricorrenti, infatti, la modi? ca che l'art. 4, comma 5, del dl n. 16 del 2012, ha apportato all'art. 13, comma 10, del dl 6 dicembre 2011, n. 201 - in base alla quale agli alloggi degli Iacp o degli altri enti pubblici destinati all'edilizia residenziale pubblica non si applica la riserva a favore dello stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base alla base imponibile degli immobili - non ha il signi? cato di attribuire tutto il gettito al comune secondo le aliquote ordinarie, ma deve essere interpretata come riduzione dallo 0,76% allo 0,38% dell'aliquota massima applicabile all'Ater. Ciò in quanto con la norma in esame il legislatore ha introdotto una disposizione di favore a bene? cio degli istituti delle case popolari e degli altri enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in ragione delle ? nalità istituzionali di carattere sociale perseguite, e sarebbe quindi incongrua una diversa opzione interpretativa. I giudici veneti, ricalcando il precorso argomentativo svolto nella sentenza Tar Abruzzo, n. 434 del 2013, hanno precisato che è del tutto corretta l'interpretazione del comune, poiché la norma oggetto di discussione è stata introdotta dal legislatore al solo ? ne di favorire la ? ssazione da parte dei comuni di un'aliquota meno onerosa per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tenendo tuttavia conto delle esigenze di bilancio degli enti locali. Pertanto, riprendendo le conclusioni enunciate dal Mef il Tar ha evidenziato che «dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello stato alla propria quota Imu , ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76 per mille allo 0,38 l'aliquota base applicabile agli immobili in questione». Particolare interesse suscita la sentenza nella parte in cui stabilisce che sia «privo di rilievo l'ordine del giorno n. G/3570/4/1e5 invocato dalla parte ricorrente, con il quale il senato ha invitato il governo a interpretare con appositi atti di natura secondaria la normativa in questione nel senso che la rinuncia era stata effettuata a favore degli enti di edilizia residenziale pubblica». Detta richiesta, infatti, non ha avuto alcun seguito e del resto sarebbe stato assai arduo reinterpretare la norma con atti di natura secondaria. Il Tar non ha mancato di rilevare che non è ravvisabile alcuna incostituzionalità della norma interpretata nel senso prospettato dal comune, né sussistono disparità di trattamento rispetto agli immobili locati da altri soggetti. E ciò in quanto la posizione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico - che sono persone giuridiche soggetti passivi dell' Imu - è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi, ma anche delle persone ? siche soggetti passivi del tributo titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia. È evidente, dunque, che una disciplina differenziata di tali fattispecie è tutt'altro che irragionevole. I giudici veneti si preoccupano anche di precisare che la riserva d'imposta a favore dello stato ha perso completamente di rilievo grazie alle modi? che normative sopravvenute ad opera dell'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che ha soppresso la quota d'imposta riservata allo stato e dell'art. 1 del dl n. 54 del 2013, che ha sospeso il pagamento della prima rata dell' Imu per l'abitazione principale e per agli alloggi regolarmente assegnati degli Iacp e degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati.

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