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Per la Iuc bollettini «in libertà» - Il Sole 24 ore

  • 11 Feb, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Adempimenti. La bozza di Dm sul pagamento dell'imposta unica comunale lascia ai Comuni la facoltà di non indicare il dovuto

 

Comincia a sgretolarsi l'idea che i contribuenti siano "salvati" dalla girandola di regole e scadenze della Iuc 2014 grazie all'invio dei bollettini pre-compilati da parte dei Comuni. Un duro colpo a questa ipotesi arriva dalla bozza di decreto preparata da ministero dell'Economia e agenzia delle Entrate per regolare il bollettino postale da utilizzare nei versamenti della nuova imposta che raccoglie sotto un cappello unico l' Imu , la Tari (la nuova sigla del tributo sui rifiuti) e la Tasi (il nuovo tributo sui servizi locali «indivisibili», dall'illuminazione pubblica alla manutenzione delle strade).
Nel decreto elaborato dai tecnici del Governo spunta una parola magica: «può». Più precisamente, il testo spiega che «il Comune può richiedere a Poste italiane l'integrazione dei bollettini prestampando l'importo del tributo». Quella che si prospetta, insomma, è un'opzione per il Comune, che di conseguenza potrebbe scegliere di pre-compilare il bollettino con gli importi chiesti ai cittadini ma potrebbe anche preferire la strada, assai più semplice, della classica autoliquidazione, che lascia ai contribuenti il compito di calcolarsi l'imposta sulla base di aliquote e parametri decisi nelle delibere locali. Vanificato l'obbligo di pre-compilazione per il bollettino postale, si avrebbe naturalmente un effetto domino anche per l'F24, che rappresenta l'altro strumento di pagamento dell'imposta.
In questo senso, il decreto attuativo sembra parlare una lingua diversa rispetto alla legge di stabilità (comma 689), che chiedeva al decreto attuativo di stabilire le modalità di versamento «assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori». In questa frase non sembra esserci troppo spazio per una libertà di scelta che invece il provvedimento di attuazione riconosce a chiare lettere.
Il problema non è secondario, perché ad oggi solo una componente della Iuc, cioè l' Imu , ha regole abbastanza stabili e date certe di versamento, il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo. Per la Tasi, invece, i parametri sono tutti da costruire, e le scadenze sono lasciate alla piena libertà dei Comuni, che possono fissarne numero e date in modo autonomo e «anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi». L'unica indicazione data dalla legge di stabilità è di prevedere «almeno due rate a scadenza semestrale» (comma 688), lasciando in ogni caso la possibilità di pagare tutto in soluzione unica al 16 giugno. In questo modo, la Iuc potrebbe di norma prevedere 6 appuntamenti all'anno (due per l' Imu , due per la Tasi e due per la Tari), in date diverse da Comune a Comune.
In un quadro così complicato, l'invio del bollettino precompilato rappresenterebbe un robusto salvagente per contribuenti altrimenti costretti a orientarsi in un groviglio di regole e scadenze, ma ha un problema. In molti casi, per i Comuni sarebbe impossibile graduare il tributo e stabilirne preventivamente l'importo senza l'aiuto del contribuente (si veda Il Sole 24 Ore del 27 gennaio). La Tasi, prima di tutto, è pagata sia dai proprietari sia dagli inquilini, e di conseguenza per individuarne la platea il Comune dovrebbe integrare le banche dati dell' Imu (proprietari) con quelle della Tarsu/Tares (inquilini), operazione spesso impossibile (almeno a breve) nei tanti casi in cui la riscossione del tributo sui rifiuti è esternalizzata. Non solo: spesso i database della Tarsu/Tares non riportano gli identificativi catastali degli immobili, al punto che ancora il prelievo è parametrato all'80% della superficie catastale.
La Tasi, poi, presenta una grande autonomia anche nella definizione delle detrazioni, che potrebbero facilitare le famiglie con più figli a carico o con un reddito, o un indicatore Isee, sotto un dato livello, tutte informazioni di cui il Comune non ha immediata disponibilità. Ancora più complicata sarebbe la situazione delle nuove situazioni da dichiarare, perché i contribuenti sono tenuti agli obblighi dichiarativi entro il 30 giugno dell'anno successivo, rendendo quindi impossibile al Comune la conoscenza immediata della situazione.

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