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Tasi, le aree scoperte sono esenti - Italia Oggi

  • 04 Mar, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il decreto sulla ?nanza locale rimedia all'errore contenuto nella legge di Stabilità
 
Le aree scoperte non pagano più la Tasi. Sono soggette al nuovo tributo sui servizi comunali indivisibili (Tasi) solo i fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall'imposizione anche i terreni agricoli. È quanto prevede l'articolo 5 dello schema di dl sulla ? nanza locale, con il quale il legislatore intende rimediare all'errore commesso nella legge di Stabilità che aveva assoggettato all'imposta sui servizi le aree scoperte. Dunque, dopo tanti dubbi e incertezze che erano emerse sulle modalità d'imposizione delle aree scoperte, più volte sollevati dalle pagine di questo giornale, si prende atto dell'inconciliabilità di due disposizioni contenute nella legge di Stabilità (147/2013). In particolare, la norma che dispone che la base imponibile della Tasi sia la stessa dell'Imu porta a escludere che siano soggette al prelievo le aree scoperte, per le quali manca il criterio per calcolare il tributo. Questa evidente anomalia emerge dall'articolo 1, comma 669, della legge 147/2013 istitutiva del nuovo balzello, che ricomprende nel presupposto del tributo oltre ai fabbricati e alle aree edi? cabili anche le aree scoperte. La disposizione contenuta nel nuovo dl, invece, sostituisce il comma 669 e non fa più riferimento alle aree scoperte tra gli immobili soggetti alla Tasi. Ad abundantiam vengono e s c l u s i anche i t e r r e n i agricoli che, in realtà, già non rientravano nel campo di applicazione dell'imposta. In effetti, è impossibile tassare autonomamente le aree scoperte in quanto sono prive di rendita. Considerato, infatti, che la base imponibile della Tasi è la stessa dell'Imu, manca il parametro di riferimento per assoggettare le aree scoperte a tassazione, poiché non hanno una rendita catastale, come i fabbricati, né un valore di mercato, come le aree edi? cabili. È evidente, quindi, che il legislatore ha fatto confusione poiché ha assoggettato alla Tasi locali e aree che sono tenuti al pagamento della tassa ri? uti (Tari). Questo si evince, tra l'altro, anche dal fatto che il dl sulla ? nanza locale abroga il comma 670 che esonera le aree pertinenziali di locali tassabili, non operative, e quelle condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. È l'effetto consequenziale dell'esclusione dall'imposizione delle aree scoperte. Del resto per le aree scoperte cosiddette operative, per i locali in multiproprietà, i centri commerciali integrati e via dicendo, i criteri per calcolare la Tari sono la superficie dell'immobile e la tariffa deliberata dal comune. Mentre, per la Tasi è espressamente stabilito che la base di calcolo del tributo è quella dell'Imu. E il criterio per quanti? care il tributo non può che essere la rendita catastale o, in alternativa, il valore di mercato. All'imposta sui servizi sono soggetti anche gli immobili adibiti a prima casa. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte e edi? cabili. Qualora vi siano più possessori o detentori, tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria. In base a quanto stabilito dal comma 672, se è stato stipulato un contratto di locazione ? nanziaria il tributo è dovuto dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. La norma poi precisa che per durata del contratto si intende il periodo che va dalla data di stipula a quella di riconsegna del bene al locatore, che deve essere comprovata da un apposito verbale.

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