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Imu, comuni in corsa per i rimborsi - Italia Oggi

  • 04 Mar, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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I comuni che, per effetto dell'abolizione della seconda rata Imu hanno fatto ricorso ad attivazioni di maggiori anticipazioni di tesoreria nel primo trimestre di quest'anno, per ottenere il rimborso erariale degli oneri sui relativi interessi dovranno trasmettere, in modalità esclusivamente telematica, la prevista certi?cazione a far data dal 1° aprile e sino al termine perentorio del prossimo 30 maggio. È quanto prescrive il decreto Mininterno 20 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Uf?ciale del 28 febbraio scorso, emanato in relazione alle misure consequenziali relative all'abolizione della seconda rata Imu, prevista dall'articolo 1, comma 1 del dl n. 133/2013. Pertanto, i comuni che versano in tali condizioni dovranno trasmettere la certi?cazione relativa alle maggiori anticipazioni richieste ai propri tesorieri, al ? ne di ottenere il rimborso erariale degli oneri per interessi, utilizzando il modello che, per comodità, il dm in osservazione riporta in allegato. La trasmissione dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica, a partire dall'1/4/2014 e sino al termine perentorio delle ore 14 del 30 maggio prossimo, attraverso l'apposita funzione che il dipartimento della ?nanza locale del Mininterno metterà a disposizione sul proprio sito internet istituzionale (www.?nanzalocale. interno.it). Fermo restando che non sarà ritenuta valida ai ? ni del rimborso altra forma di invio se non quella telematica (per esempio, cartacea), le prescrizioni contenute nel dm 20/2/2014 prevedono che il modello di certi?cazione dovrà essere sottoscritto, con ?rma digitale, sia dal segretario comunale sia dal responsabile del servizio ?nanziario. I comuni dovranno fare la massima attenzione qualora volessero trasmettere documentazione aggiuntiva. Se questa, infatti, dovesse pregiudicare la certezza dei dati riportati nel modello trasmesso telematicamente, quest'ultimo non potrà essere ritenuto valido ai ? ni del rimborso degli oneri per interessi.

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