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Acconto Tasi , i contribuenti appesi alle delibere comunali - Italia Oggi

  • 05 Mag, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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I titolari di fabbricati e aree edi? cabili sono costretti a monitorare i siti internet
 
Contribuenti senza certezze per il pagamento dell'acconto Tasi entro il prossimo 16 giugno. I titolari di fabbricati, anche se destinati a prima casa, e di aree edi? cabili devono vigilare sulle scelte che le amministrazioni comunali faranno nelle prossime settimane, per stabilire se la nuova imposta dovrà essere versata in acconto e con quali aliquote dovrà essere calcolato il tributo. In sede di conversione del dl sulla finanza locale (16/2014), infatti, sono state apportate diverse modi?che alla disciplina dell'imposta per quanto concerne le scadenze di pagamento e le modalità di calcolo dell'acconto. L'articolo 1 del dl 16/214, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di conversione, sostituisce il comma 688 della legge di stabilità (147/2013) e sottrae ai comuni il potere di ? ssare le scadenze della Tasi . Questo tributo va versato ex lege in due rate di pari importo, le cui scadenze coincidono con quelle previste per l'Imu, vale a dire: 16 giugno, acconto; 16 dicembre, saldo. Mentre per il prossimo anno l'acconto Tasi potrà essere determinato facendo riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per il 2014, per l'anno in corso il legislatore ? ssa delle deroghe alle regole ordinarie sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili. In particolare, per gli immobili diversi dall'abitazione principale i contribuenti devono pagare l'acconto calcolando l'imposta con l'aliquota di base dell'1 per mille, ma solo se i comuni non delibereranno un'aliquota diversa entro il 31 maggio. Per le abitazioni principali, invece, si pagherà tutto a saldo, entro il 16 dicembre, a meno che i comuni non trasmettano le delibere di approvazione di aliquote e detrazioni entro il prossimo 23 maggio al ministero dell'economia e delle ? nanze per la pubblicazione sul Portale del federalismo ? scale entro il 31 maggio. Dunque, i comuni hanno poco tempo a disposizione per deliberare aliquote e detrazioni. L'imposta sui servizi indivisibili per gli immobili adibiti a abitazione principale dovrà essere versata in un'unica soluzione, a saldo, entro il 16 dicembre, a meno che le amministrazioni locali non rispettino due adempimenti: invio delle deliberazioni in via telematica entro il 23 maggio, con l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo ? scale, e loro pubblicazione sul sito informatico del ministero dell'economia e delle ? nanze entro il 31 maggio. Soggetti passivi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia proprietari che inquilini. L'articolo 1, commi 671 e 681, della legge di stabilità individua come distinti soggetti passivi possessori e detentori degli immobili. Al riguardo, va posto in rilievo che è privo di effetti giuridici qualsiasi eventuale accordo in base al quale il carico tributario viene traslato da uno all'altro dei soggetti passivi. Il titolare dell'immobile non può impegnarsi, anche se l'accordo viene manifestato all'ente attraverso la dichiarazione ? scale, a versare la quota a carico dell'inquilino che va dal 10 al 30% del tributo complessivamente dovuto, a seconda della scelta regolamentare fatta dall'ente. Del resto, il titolare non è tenuto neppure a pagare la quota che il comune pone a carico del detentore, qualora quest'ultimo non versi l'imposta dovuta. Solo in caso di occupazione temporanea, non superiore a sei mesi, è obbligato al versamento del tributo colui che risulti possessore dell'immobile. La Tasi , che è diretta a recuperare i costi che l'amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via), che devono essere espressamente individuati nel regolamento comunale e per i quali è imposto l'obbligo di speci? care i relativi costi, è in parte a carico dell'occupante dell'immobile che fruisce dei servizi stessi, sempre che la detenzione dell'immobile non sia di breve durata. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, il tributo è dovuto per intero dal titolare dell'immobile e non dall'inquilino. Modalità di pagamento. Il pagamento della Tasi potrà essere effettuato, come per la Tares, con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le regole stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Quindi, le somme versate dai contribuenti verranno incassate dalla «Struttura di gestione», allo stesso modo di come avviene per il modello F24, e riversate all'ente interessato. A differenza della Tari, non è possibile pagare tramite i servizi elettronici di incasso e interbancari. La legge, però, impone che Tasi e Tari dovranno essere versate in momenti diversi, fermo restando che gli interessati potranno pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, qualora siano già a conoscenza delle deliberazioni adottate dall'ente.

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