Non si applicano sanzioni e interessi per mancato o insufficiente versamento di Imu e Tasi. Lo stesso vale anche per gli enti non commerciali. A stabilirlo è la risoluzione n. 1/DF (prot. 18240) del 23 giugno 2014 del dipartimento Finanze del Mef chiamato a rispondere a numerosi quesiti formulati dai comuni in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data del 16 giugno 2014, non sia pervenuto o risulti insuf?ciente il versamento da parte dei contribuenti della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e dell'imposta municipale propria ( Imu ). La risposta dei tecnici di via dei Normanni è stata offerta basandosi sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. La norma di «salvataggio»è l'art. l0 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che partendo dall'assunto che i rapporti tra contribuente e amministrazione ? nanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede stabilisce, che: - non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, che si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modi? cate dall'amministrazione medesima, o quando il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa; - le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Dette norme si attagliano molto bene al caso di specie, viste le molte criticità relative non solo alla quantificazione della Tasi, ma anche alla determinazione della data in cui doveva essere versata la prima rata. Particolarmente importante è la parte della risoluzione in cui si precisa che le stesse regole esposte per la Tasi valgono anche per l' Imu , dal momento che le criticità che hanno caratterizzato l'istituzione della Tasi hanno ? nito per avere riflessi anche su quest'ultima imposta, soprattutto a causa della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi. Nelle stesse condizioni di estrema incertezza navigano, poi, gli enti non commerciali, i cui immobili sono oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504; detti enti il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare: - l' Imu a saldo dell'anno 2013; - la prima rata Imu e Tasi, ove dovute, per l'anno 2014. Per questi enti, inoltre, la situazione è ancor più complicata dal fatto che non è ancora perfezionato l'iter di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall'art. 6 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200. In estrema sintesi, il Mef sostiene che i comuni possono considerare sussistenti le condizioni per applicare l'art. 10 dello Statuto del contribuente, e stabilire, conseguentemente, un termine ragionevole - che, a mo' di mero suggerimento, potrebbe essere quello di un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, o dalla pubblicazione del modello di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali - entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti dovuti senza applicazione di sanzioni e interessi.