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Per il saldo determinanti le delibere- Sole 24ore

  • 16 Dic, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Oggi ultimo appuntamento con il saldo di Imu e Tasi.

Per i Comuni montani, invece, il saldo è spaccato in due date, visto che l'intera Imu 2014 dovuta per i soli terreni agricoli che hanno perso l'esenzione dovrà essere versata entro il 26 gennaio dell'anno prossimo.All'appuntamento del saldo Imu e Tasi il contribuente arriva con tutte le incertezze dell'ennesimo annus horribilis dei tributi comunali, caratterizzato da ritardi, norme criptiche che vengono modificate più volte nel corso dello stesso anno, Faq ministeriali che si contrappongono alle interpretazioni comunali: in sintesi una costante violazione di quel principio di buon andamento dell'amministrazione consacrato dall'articolo 97 della nostra Costituzione.

In questo ginepraio, la prima regola da ricordarsi è che il saldo non è necessariamente uguale all'importo pagato in acconto, e ciò sia per Imu che per Tasi.

Infatti, mentre l'acconto è pagato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate l'anno precedente, il saldo deve tener conto delle aliquote deliberate per il 2014, con eventuale conguaglio di quanto non versato con la rata di acconto. Il contribuente dovrà quindi verificare sul "Portale del federalismo fiscale" le aliquote Imu pubblicate dal proprio Comune. Particolare attenzione andrà prestata anche per la Tasi, perché alcuni Comuni hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio, e sulla base di queste è stato pagato l'acconto del 16 giugno, ma poi le hanno modificate entro il 10 settembre, e quindi la rata di saldo dovrà tener conto delle ultime aliquote approvate.

Va anche precisato che ai fini del pagamento dell'Imu e della Tasi valgono esclusivamente le delibere pubblicate sul "Portale del federalismo", visto che è solo con la pubblicazione su tale sito che la delibera acquista efficace. Quindi, il contribuente deve ignorare le eventuali delibere pubblicate sui siti internet dei Comuni che non dovessero essere anche pubblicate sul sito ministeriale.

Per importi piccoli, occorrerà poi tener conto degli importi minimi di versamento. Se non diversamente regolamentato, l'importo minimo di versamento è pari a 12 euro, ma molti Comuni hanno abbassato l'importo di riferimento, arrivando in alcuni casi fino anche a due euro.

Qui la regola da ricordare è che se non si è pagato l'importo dell'acconto perché non si è raggiunto l'importo minimo, occorrerà versare comunque il saldo, se l'importo dovuto per l'anno è superiore all'importo minimo. Così, nel caso di importo minimo fissato dal Comune in 12 euro, se sono dovuti 7 euro in acconto e 7 euro a saldo, il contribuente non ha versato nulla per l'acconto ma dovrà versare 14 euro per il saldo.

Oltre a queste regole di calcolo il contribuente dovrà consultare il Comune per alcuni casi particolari, per i quali c'è rischio di incorrere in errori a causa delle divergenze interpretative.

Così, ad esempio, in caso di immobile assegnato all'ex coniuge, ma di proprietà anche della suocera, occorrerà capire qual è l'interpretazione seguita dal Comune, al fine di evitare il contenzioso.

Si faccia l'ipotesi di appartamento assegnato all'ex moglie, posseduto in comproprietà tra l'ex marito e la suocera. In tale ipotesi, ai fini Imu il ministero ritiene che l'abitazione sia totalmente assimilata all'abitazione principale, e quindi esente da Imu. Per alcuni Comuni invece l'assimilazione all'abitazione principale opera solo nei limiti della quota di possesso dell'ex coniuge. Quindi il 50% posseduto dalla suocera sarebbe soggetto a Imu, con aliquota ordinaria.

Per la Tasi non va meglio. Perché, ad avviso del ministero, in tutte le ipotesi di fabbricati assimilati per legge all'abitazione principale il soggetto passivo è solo il possessore, e in questo caso, sarebbe solo l'ex moglie, alla quale sarebbe attribuito, come per l'Imu, un diritto reale di abitazione.

Il problema qui è che la normativa Tasi non richiama la disciplina che «ai soli fini dell'Imu» aveva attribuito all'ex coniuge il diritto reale di abitazione. Conseguentemente per alcuni Comuni il calcolo della Tasi segue le regole ordinarie e l'ex coniuge assegnatario non possessore pagherà solo la quota deliberata a carico del detentore.

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