Il 16 dicembre, infatti, è stato l'ultimo giorno utile per il pagamento nei termini del saldo Imu e Tasi. Coloro che per qualsiasi motivo non hanno potuto versare le due imposte locali, o hanno effettuato un versamento parziale, possono rimediare pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 17 dicembre, purché il pagamento avvenga entro 15 giorni dalla scadenza, vale a dire entro il prossimo 31 dicembre. Naturalmente, oltre alla sanzione va pagato il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Dunque,i titolari di fabbricati, aree edi? cabili e terreni per l'Imu e di fabbricati, comprese le abitazioni principali, e aree edi? cabili per la Tasi, che non hanno rispettato la scadenza di pagamento del saldo ? ssata per il 16 dicembre, possono sanare la violazione versando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali al saggio dell'1%. Per fruire della mini-sanzione, però, è necessario procedere alla regolarizzazione entro il 31 dicembre. Va posto in rilievo che l'interesse nella misura dell'1% va applicato ? no alla fine dell'anno. A partire dal 2015, come stabilito dal decreto del ministero dell'economia e delle ? nanze dell'11 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Uf? ciale n. 290 del 15 dicembre, il saggio degli interessi legali è stato ridotto allo 0,5%. Quindi, sarà ancora più conveniente la sanatoria delle violazioni. Gli interessati possono avvalersi del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento, specificando le somme dovute per tributo, sanzione e interessi. Va ricordato che in base alle modi? che apportate all'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (0,2%), purché non sia superiore a 15 giorni.A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può bene? ciare chi si ravvede. Tuttavia, dopo il 31 dicembre i contribuenti hanno la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%). Pertanto, se non sono state pagate, in tutto o in parte, o sono state versate in ritardo Imu e Tasi, si ha la chance di rimediare all'errore pagando comunque una piccola sanzione. In? ne, l'ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno. In quest'ultimo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati, eventualmente deliberati con regolamento comunale. In effetti, gli enti locali hanno il potere di aumentare gli interessi ? no a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale. Il ravvedimento si perfeziona solo nel momento in cui viene pagato per intero il debito tributario, aggiungendovi la sanzione ridotta e gli interessi. L'adempimento può essere effettuato anche in momenti diversi: è consentito pagare in un primo tempo il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Ciò che conta è che l'ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito ex lege. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. © Riproduzione riservataCome ravvedersi
Se il contribuente non ha pagato il saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre può Se il contribuente non ha pagato il saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre: può regolarizzare pagando una mini sanzione Alternative: Ravvedimento veloce, nei 15 giorni successivi alla violazione: sanzione 1. 0,2% per ogni giorno di ritardo Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione: san2. zione ridotta al 3% (1/10 del 30%) Ravvedimento lungo, entro un anno dalla commissione della violazione: san3. zione dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%) Riferimenti normativi: articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e articolo 13 decreto legislativo 472/1997 Modalità: pagamento tributo, sanzione ridotta e interessi Tasso interesse legale: 1% annuo ? no al 31 dicembre 2014; 0,5% annuo dal 1 gennaio 2015 Computazione interessi: maturazione giorno per giorno Perfezionamento sanatoria: pagamento per intero del debito tributario Adempimento spontaneo ammesso: prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune Misura della sanzione in caso di accertamento: 30% del tributo dovuto