L'operazione è possibile grazie alla nuova lettera a-bis) nell'articolo 13 Dlgs 472/1997, introdotta dalla legge 190/2014 operante per tutti i tributi e non solo per quelli amministrati dall'agenzia delle Entrate.
In questo senso va ricordato che la legge di stabilità 2015 non contiene disposizioni relative alla sua decorrenza, per cui, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato già l'atto impositivo.
Tale nuova opportunità di ravvedimento viene quindi ad aggiungersi a quanto già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014, applicabili, queste ultime, dal 1° gennaio 2015.
Si ricorda, infatti, che per tutte le violazioni relative alla totalità delle entrate che hanno natura tributaria, a prescindere dall'ente titolare della potestà impositiva, è possibile usufruire di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto.
Pertanto in relazione ai tributi locali scaduti il 16 dicembre scorso, essendo decorsi i termini per usufruire del ravvedimento sprint (entro i 14 giorni successivi alla scadenza) è possibile fino al 15 gennaio 2015 beneficiare della riduzione a 1/10 delle sanzioni.
Tornando alla nuova lettera a-bis dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, va rilevato che il dato testuale della norma, in relazione alla decorrenza, fa esplicito riferimento al «novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore».
In questo senso va detto che in tema di tributi locali (nello specifico Imu e Tasi) l'obbligo dichiarativo deve essere assolto solo in occasioni circostanziate e ben precise (con casistiche molto meno frequenti rispetto al passato) qualora intervengano variazioni specifiche inerenti il possesso, la detenzione degli immobili, o ancora modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
A tal fine quindi, con riferimento a questi tributi, un'interpretazione sistematica e coordinata della norma, va nella direzione di far decorrere la specifica ipotesi alla lettera a-bis) dell'articolo 13 Dlgs 472/1997, limitatamente ai tributi di cui si discute, unicamente con riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza del tributo.
Infine, in sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell'imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l'1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e allo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2014).