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Imu terreni agricoli, scadenza al 10 febbraio 2015- Italia oggi

  • 30 Gen, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015 ha approvato un decreto legge che introduce i nuovi criteri per la tassazione Imu dei terreni montani cercando di mettere la parola «? ne» alla materia del contendere.

Come noto la vicenda in materia di Imu dei terreni agricoli ebbe inizio con il dm del 28 novembre 2014 (con il quale il legislatore ha regolato l'applicazione dell'imposta Imu ai terreni agricoli con decorrenza dall'1 gennaio 2014) e in seguito con il dl n. 185/2014 che ha prorogato il termine di versamento dell' Imu dovuta per il 2014 sui terreni agricoli montani in scadenza il 16 dicembre 2014 alla data del 26 gennaio 2015. La questione è stata oggetto anche del parere del Tar del Lazio che dopo aver accolto il ricorso delle Anci regionali (Umbria, Liguria, Veneto, Abruzzo) ha sospeso il Dpcm del 28 novembre 2014 ? no alla data del 21 gennaio 2015 ma che poi in Camera di consiglio non ha confermato la sospensione degli effetti del provvedimento rinviando al 17 giugno 2015 la decisione nel merito della legittimità del provvedimento stesso. In buona sostanza quindi il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 mette ? ne al «caos» generatosi stabilendo che le nuove regole saranno applicabili anche per il 2014 e disponendo la proroga del termine per il pagamento alla data del 10 febbraio 2015. Per fare il punto della situazione occorre ricordare che il dm del 28 novembre 2014 in materia di Imu dovuta sui terreni agricoli ha disposto quanto segue: 1) terreni agricoli imponibili: sono soggetti al pagamento dell'Imu i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi altitudine pari o inferiore a 280 metri; 2) terreni agricoli esenti solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap: sono esenti da Imu i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap; 3) terreni agricoli totalmente esenti: sono esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri. Il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 introduce a regime il criterio dell'esenzione sulla base dell'elenco dei Comuni elaborato dall'Istat ai sensi della legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani e disponendo che l'esenzione dall'Imposta municipale propria (Imu) si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classi? cati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classi? cati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat. Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l'anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri. In? ne, come già sottolineato, il decreto in oggetto ha disposto che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione dovranno versare l'imposta entro il 10 febbraio 2015. In buona sostanza per il calcolo dell'Imu sui terreni agricoli occorre consultare l'elenco Istat di cui alla legge n. 991-1952 ma, pur facendo riferimento alle nuove regole, deve essere considerato che per il solo anno 2014 vige una clausola di tutela che dispone l'esenzione da Imu per coloro che erano comunque esenti dall'imposta in base ai requisiti del dm del 28 novembre 2014 (per il solo anno 2014 occorre considerare sia la casella «Comune montano» che la colonna «altitudine» della tabella Istat in oggetto in quanto è possibile applicare entrambe le regole). Si ricorda che la base imponibile ai ? ni Imu dei terreni agricoli si determina applicando al reddito dominicale rivalutato i seguenti moltiplicatori: 1) moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti /Iap (se il terreno è di proprietà o è condotto da coltivatori diretti/Iap l'Imu va considerato anche l'abbattimento forfettario spettante) ; 2) moltiplicatore 135 per tutti gli altri casi ; 3) aliquota Imu applicabile: per il calcolo dell'imposta va considerata l'aliquota base dello 0,76% ovvero l'aliquota deliberata dal Comune . Adesso la palla passa ai contribuenti e ai professionisti che devono provvedere (sempre con poco tempo a disposizione visto la probabile necessità di un adeguamento dei software) all'assolvimento dell'obbligo ? scale che va ad aggiungersi alle numerose scadenze operative dei prossimi mesi.

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