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Terreni in af? tto, esenzioni a maglie strette-Italia oggi

  • 03 Feb, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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L'esenzione Imu per i terreni agricoli parzialmente montani si applica anche se gli immobili vengono dati in af? tto o in comodato, a condizione che i titolari dei terreni abbiano la quali? ca di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

E' questa l'interpretazione che si ricava dalla lettura dell'articolo 1, comma 2, del dl 4/2015, che ha ridisegnato le agevolazioni sull'Imu agricola, la cui formulazione non chiara ha creato dubbi e incertezze nelle amministrazioni comunali. Dunque, nonostante l'articolo 1 del dl 4/2015 riconosca in maniera espressa l'esenzione Imu per i terreni montani, e per quelli parzialmente montani solo se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, qualche dubbio ha suscitato invece la norma nella parte in cui assicura il trattamento agevolato ai terreni dati in af? tto o in comodato agli stessi soggetti. La domanda che si sono posti i funzionari dei comuni è se anche il soggetto concedente debba avere la stessa quali? ca. Alla luce del dettato normativo, però, nonostante la formulazione della disposizione de qua generi qualche dubbio, si ritiene che il titolare del terreno per fruire dell'esenzione debba possedere i requisiti soggettivi di coltivatore o iap. Altrimenti, l'agevolazione verrebbe estesa anche a coloro che non svolgono per professione abituale l'attività agricola e che non ritraggono da essa la loro fonte esclusiva o principale di reddito. Non a caso l'articolo 1, comma 2, per assicurare i bene? ci ? scali agli af? ttuari o comodatari, richiama i terreni di cui al comma 1 lettera b), vale a dire a «quelli posseduti» da coltivatori diretti e iap. Il dl sull'Imu agricola, oltre a differire al prossimo 10 febbraio il termine ultimo per i pagamenti relativi all'anno precedente, ha riscritto le regole per il 2014 e per l'anno in corso, riconoscendo l'esenzione per tutti i terreni ubicati nei comuni montani, sia agricoli che incolti, e limitando il bene? cio ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli per quelli situati nei comuni parzialmente montani, indicati in un elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Dell'agevolazione fruiscono anche coloro che non hanno i requisiti ? ssati dal nuovo dl 4/2015, sempre che risultavano esenti in base alle vecchie regole dettate dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014. Il legislatore, infatti, ha mantenuto in vita i bene? ci relativi all'anno precedente per coloro che fossero in possesso dei requisiti, e per i quali l'esenzione si poteva considerare un diritto acquisito. Per coloro, invece, che non fruiscono più dell'esenzione, sia prima che dopo l'emanazione del dl 4/2015, va ricordato che il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75, anche se i terreni non sono coltivati. Il trattamento agevolato sui terreni non è più limitato alle persone ? siche, ma si estende anche alle società agricole. Per la quali? cazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l'Ici, all'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997. Quest'ultima norma quali? cava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone ? siche e escludeva le aziende agricole.

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