Il dl 4/2015, infatti, ha prorogato al 10 febbraio il termine di scadenza per versare l'imposta municipale. Oltre ai terreni agricoli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, sono esonerati dal pagamento per il 2014 anche i terreni incolti. In seguito all'intervento nei giorni scorsi del ministero dell'economia e delle ? nanze (risoluzione 2/2015) sono stati ? ssati i paletti, con l'espressa limitazione dei bene? ci ? scali nei comuni parzialmente montani ai soggetti che hanno la quali? ca di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso in cui concedano in af? tto o in comodato i terreni. Dell'agevolazione fruiscono anche coloro che non hanno i requisiti ? ssati dal nuovo dl 4/2015, sempre che risultavano esenti in base alle vecchie regole dettate dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014. Per i titolari dei terreni che dovranno passare alla cassa, invece, il tributo va calcolato utilizzando l'aliquota di base del 7,6 per mille, in mancanza dell'adozione da parte del comune di un'aliquota ad hoc. L'esenzione dal pagamento dell'Imu, dunque, vale per il 2014 anche per i terreni incolti. Per questi immobili, in effetti, la precedente disciplina li assoggettava a imposizione, mentre sono esenti in base a quanto disposto dall'articolo 1 del dl 4/2015. Anche se la cosiddetta clausola di salvaguardia estende l'agevolazione ai terreni già esenti in base al decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e non a quelli già soggetti, come appunto i terreni non coltivati, alla questione della spettanza o meno dei benefici fiscali può essere data soluzione positiva, tenuto conto che il comma 3 del sopra citato articolo 1 stabilisce che i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'anno d'imposta 2014. A sua volta il comma 5 richiama gli stessi criteri che portano a escludere l'assoggettamento a imposizione dei terreni non coltivati. Il legislatore ha mantenuto in vita i bene? ci relativi all'anno precedente per coloro che fossero in possesso dei requisiti, e per i quali l'esenzione si poteva considerare un diritto acquisito. L'esenzione Imu per i terreni agricoli parzialmente montani, come precisato nella risoluzione, produce effetti anche se gli immobili vengono dati in af? tto o in comodato, a condizione che i titolari dei terreni abbiano la quali? ca di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Anche il titolare del terreno per fruire dell'agevolazione deve possedere i requisiti soggettivi di coltivatore o iap. Altrimenti, l'agevolazione verrebbe estesa a coloro che non svolgono per professione abituale l'attività agricola e che non ritraggono da essa la loro fonte esclusiva o principale di reddito. Mentre per i terreni montani, agricoli e non coltivati, si prescinde dai requisiti. Per i contribuenti che non hanno diritto all'esenzione, sia prima che dopo l'emanazione del dl 4/2015, e che sono tenuti a rispettare la scadenza del 10 febbraio per effettuare i versamenti, va ricordato che il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Coltivatori diretti e imprenditori professionali, iscritti nella previdenza agricola, devono invece determinare la base imponibile con un moltiplicatore ridotto pari a 75, a prescindere dal fatto che i terreni non siano coltivati. Anche per i terreni incolti va utilizzato il reddito dominicale per determinare l'imposta dovuta. L'aliquota è quella di base o, in alternativa, quella speci? ca deliberata dal comune. Il pagamento va effettuato con F24, utilizzando il codice tributo 3914, o bollettino di conto corrente postale centralizzato.