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Imu agricola, la sanatoria ? no al 31 marzo non è una proroga- Italia oggi

  • 13 Mar, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che possiedono terreni in comuni di collina che non rientrano nell'elenco predisposto dall'Istat hanno diritto a fruire di una detrazione Imu di 200 euro ? no a concorrenza dell'imposta dovuta.

Si tratta dei terreni ubicati nei comuni indicati nell'allegato A al dl 4/2015 ai quali in sede di conversione del suddetto decreto viene riconosciuta la detrazione ? scale e che in passato fruivano dell'esenzione Ici e Imu. Se però nell'allegato in corrispondenza del comune è riportata l'annotazione «parzialmente delimitato», il bene?cio è limitato alle zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro dell'esenzione ? ssato dalla circolare 9/2013. Ai titolari di terreni soggetti al pagamento dell'imposta entro lo scorso 10 febbraio, invece, la legge di conversione consente di regolarizzare la loro posizione pagando l'imposta entro il 31 marzo senza sanzioni e interessi. Tuttavia, non si tratta di una proroga del termine per effettuare i versamenti. Dunque, i termini per il ravvedimento scattano a partire dal 10 febbraio. Sono alcune delle modi?che introdotte al senato al dl Imu che invece, per ragioni di tempo, non verrà toccato alla camera. Ieri, infatti, la commissione ?nanze di Montecitorio ha dato il via libera, senza modi? che, al dl e ha votato il mandato al relatore, Gian Mario Fragomeli (Pd). La discussione generale sul provvedimento inizierà in aula lunedì, a partire dalle 12, mentre l'inizio del voto è previsto a partire da martedì. Terreni senza pace per l'Imu. Con un ulteriore intervento normativo viene ampliata la platea dei bene? ciari delle agevolazioni, anche se questi soggetti che prima fruivano dell'esenzione si dovranno accontentare di una detrazione ? scale. Infatti, nel corso dell'esame parlamentare viene aggiunto all'articolo 1 del dl 4 il comma 1-bis, il quale dispone che a decorrere dal 2015 spetta una detrazione di 200 euro per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato A dello stesso decreto, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Sempre che in corrispondenza dell'indicazione del comune non sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (Pd): in quest'ultimo caso la detrazione spetta solo per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della circolare n. 9/1993. Nella nota viene evidenziato che la nuova disposizione si riferisce ai terreni (de? niti «collina svantaggiata») che si trovano nei comuni che - «come precisato dalla relazione tecnica all'emendamento - erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare Mef 9/1993 e che, nella classi? cazione riportata dall'Istat, sarebbero totalmente assoggettati in quanto né montani né parzialmente montani». Inoltre, mentre il dl 4 aveva prorogato il termine per il pagamento delI'Imu dovuta per il 2014 al 10 febbraio 2015, in sede di conversione del decreto il legislatore consentirà ai ritardatari di regolarizzare la propria posizione ? scale versando il tributo entro il 31 marzo, senza sanzioni e interessi. Nella nota della Fondazione Anci viene giustamente precisato che «la norma dispone una disapplicazione generalizzata delle sanzioni e degli interessi ma non una proroga della scadenza; pertanto, ai ? ni del computo dei termini per l'effettuazione del ravvedimento operoso occorrerà comunque riferirsi alla data del 10 febbraio 2015». Pertanto, in caso di mancato versamento entro il 31 marzo, il contribuente potrà sanare la violazione entro 90 giorni a decorrere dal 10 febbraio, pagando una mini sanzione del 3,33% del tributo dovuto. In alternativa, entro un anno, ma la misura della sanzione aumenta al 3,75%.

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