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L'inosservanza catastale si paga col modello F24- Italia oggi

  • 25 Mar, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Dal 1° giugno 2015 le somme che i contribuenti dovranno corrispondere a titolo di pagamento, causa notifica di accertamento per inosservanza della normativa catastale, potranno essere saldate tramite versamento unificato F24.

Lo ha previsto l'Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 41186 del 23 marzo 2015, che si colloca nell'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento. Tale ultimo provvedimento va inoltre a completamento delle disposizioni contenute nel capo III dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, inerente al versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni e altri enti previdenziali. Il Ministero dell'economia, tramite il dm dell'8 novembre 2011, ha aperto preventivamente la possibilità di pagamento unitario tramite F24 dei tributi speciali catastali e dei relativi accessori, interessi e sanzioni, aggiunte delle sanzioni dettate dall'inosservanza della normativa catastale. Modalità e termini d'attuazione dello stesso decreto sono stati definiti (d'accordo con l'Agenzia del territorio) con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, avente quest'ultima il compito della riscossione. Nella fattispecie delle irregolarità catastali rientrano sanzioni amministrative, interessi sui tributi speciali catastali e recupero delle spese per volture. La possibilità del pagamento (successivo ad accertamento) con modello F24, riguarderà nel dettaglio voci quali: tributi speciali catastali, sanzioni amministrative, interessi sui tributi speciali catastali, imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali, recupero spese volture, spese di notifica di atti catastali, oneri accessori ed altre spese per operazioni catastali. Nessuna modifica per quanto concerne il pagamento delle somme relative al procedimento di attribuzione della rendita presunta, per la quale rimangono valide le disposizioni del provvedimento interdirigenziale del 24 febbraio 2012. Rimane inoltre esclusa la possibilità di compensare eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti gli importi dovuti.

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